Riduzione contributi agricoli per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
Premessa
L’art. 1, comma 128, della legge 147/2013 ha disposto che con effetto dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Inail, tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l’anno 2014, 1.100 milioni di euro per l’anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.
La stessa legge ha inoltre stabilito che la riduzione è applicata nelle more dell’aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e che detto aggiornamento dovrà essere operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto dell’andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo.
In attuazione delle predette disposizioni, l’Inail ha adottato la determina presidenziale 67/2014, con cui sono state definiti i criteri e le modalità di applicazione della riduzione percentuale dei premi e contributi assicurativi nonché la misura per l’anno 2014.
La predetta determina Inail è stata è stata approvata con decreto 22 aprile 2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nel sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it .
Con circolare n. 25 del 7 maggio 2014 sono stati illustrati i criteri e le modalità operative per l’applicazione della riduzione, facendo ivi rinvio alle ulteriori istruzioni operative, a cura di Inps e Inail, per la concreta applicazione della riduzione ai contributi assicurativi dovuti per la gestione agricoltura, di cui al titolo II del citato d.p.r. 1124/1965, riscossi in forma unificata.
2. Criteri generali – Individuazione dei destinatari
Sono stati previsti criteri differenziati per l’individuazione dei destinatari della riduzione, sulla base dei seguenti parametri:
Inizio delle lavorazioni;
A.1. Lavorazioni iniziate da oltre un biennio;
A.2. Lavorazioni iniziate da non oltre un biennio;
gestione assicurativa.
La legge di stabilità 2014 ha fissato il principio dell’andamento infortunistico aziendale quale criterio guida per l’individuazione dei beneficiari della riduzione, in linea con le politiche assicurative in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dell’Inail e con le vigenti modalità di determinazione dei premi assicurativi ordinari, soggetti appunto all’oscillazione dei tassi per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività. In proposito le disposizioni normative che disciplinano le modalità per il calcolo dell’andamento infortunistico prevedono che per le attività iniziate da oltre un biennio si fa riferimento, ai fini della determinazione del periodo di osservazione del predetto andamento, ai primi tre anni del quadriennio precedente l’anno interessato dal pagamento del premio , fermo restando che nell’ipotesi di attività iniziata da meno di quattro anni, occorre comunque almeno un anno completo di attività .
La verifica del possesso del requisito dell’andamento infortunistico aziendale è operata mediante il confronto dell’andamento infortunistico di ogni singola azienda con quello medio nazionale previsto, ritenendo sussistente il requisito ai fini della riduzione qualora l’andamento infortunistico registrato nella singola azienda risulti inferiore o uguale a quello rilevato a livello medio nazionale e viceversa nel caso in cui risulti superiore.
Relativamente alle attività iniziate da oltre un biennio per i contributi della gestione agricoltura riscossi dall’Inps é stato utilizzato, ai fini dell’individuazione dei soggetti destinatari della riduzione,il criterio del confronto tra l’indice di gravità medio (Igm) e l’indice di gravità aziendale (Iga), che consente di tenere conto dell’andamento infortunistico.
Per quanto concerne le modalità di determinazione e di calcolo dell’Igm e dell’Iga si fa espresso rinvio alla citata circolare Inail 25/2014 (par. 3). In proposito si precisa che anche per la gestione agricoltura la Consulenza statistico attuariale dell’Inail ha calcolato gli indici di gravità medi (Igm), come da tabella 1 allegata alla determina del Presidente dell’Inail 67/2014, con riferimento al triennio 2010 – 2012 e sulla base degli stessi parametri é prevista annualmente l’elaborazione dell’indice di gravità aziendale (Iga). Gli Igm indicati sono validi per tutto il triennio 2014 – 2016.
Per le imprese/soggetti che hanno iniziato l’attività da non oltre un biennio, la legge ha correlato l’applicazione della riduzione al rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto agli articoli 19 e 20 delle modalità per l’applicazione delle tariffe approvate con il d.m. 12 dicembre 2000.
L’applicazione della riduzione è riconosciuta a seguito di istanza presentata con modalità telematica.
Si riepilogano di seguito le condizioni in presenza delle quali si applica la riduzione, a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio oppure da non oltre un biennio, per ciascuna categoria di lavoratori agricoli.
Scarica l’allagato: Circolare numero 83 del 01-07-2014
FONTE: INPS