Organico personale ATA A.S 2014/2015: soliti vizi con aggravanti

Il 20 giugno u.s. con nota prot. n. 6278 la Direzione Generale del Personale Scolastico del MIUR ha emanato le disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione  degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle Istituzioni Scolastiche ed Educative per l’anno scolastico 2014/2015.

Rileviamo la permanenza delle seguenti negatività:

  • resta sconosciuto al MIUR il profilo professionale di area C dei Coordinatori Amministrativi e Tecnici;
  • CO.CO.CO. negli uffici di segreteria: un rapporto di lavoro inadeguato per gli interessati e che non assicura la qualità dei servizi amministrativi;
  • la terziarizzazione dei servizi ausiliari e di pulizia con conseguente accantonamento di 11.850 posti di Collaboratori Scolastici. Più volte abbiamo dimostrato come questa soluzione sia funzionalmente ed economicamente inadeguata e penalizzi i servizi in parola;
  • le scuole sottodimensionate – ancorché non riportate in tabella (Tabella F) – ove non sarà possibile assegnare in via esclusiva un Direttore SGA. Pertanto si continuerà con gli incarichi aggiuntivi a Direttori titolari in altra scuola, o con abbinamenti di due scuole sottodimensionate. Gravare un Direttore SGA dell’esercizio di delicate e complesse funzioni con conseguenti responsabilità in due scuole è “pericoloso” per gli interessati e del tutto negativo per le Istituzioni Scolastiche coinvolte. Peraltro, sembrerebbe che la trattativa in corso all’ARAN (avviatasi il 30 giugno u.s.) determinerebbe l’indennità mensile spettante ai Direttori coinvolti solo relativamente agli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014. Se si continua con l’istituto degli incarichi aggiuntivi (o degli abbinamenti) con quali fondi e con quale normazione contrattuale si pagherà l’indennità di cui sopra? .

Inoltre, si prescrive che per l’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto, relativamente al profilo di Direttore dei servizi generali e amministrativi, l’attivazione del posto con altra istituzione scolastica (abbinamento) nonché l’individuazione delle istituzioni scolastiche da assegnare a Direttore SGA titolare di scuola normo dimensionata, avvenga a mezzo di contrattazione decentrata regionale: atto pattizio che definisce i criteri sia per gli abbinamenti che per le assegnazioni.  Con questa prescrizione il Ministero rinuncia (in violazione di legge, art. 5 D. Lgs. 165/2001 come modificato dal D. Lgs. 150/2009) ai poteri (e responsabilità) datoriali e di organizzazionedei Direttori degli Uffici Scolastici Regionali.

FONTE: ANQUAP

 

 

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