quota-100-pagamento-tfs-dipendenti-pubbliciQuota 100 e TFS: ecco tutto quello che serve sapere sull’argomento in una breve rassegna.


Scopriamo dunque alcuni utili informazioni sull’erogazione del TFS per i beneficiari di Quota 100.

Soggetti che, ricordiamo, possono beneficiare di un anticipo del TFS, nonostante i tempi di attesa dell’erogazione che potrebbero sembrare più lunghi rispetto a quelli consueti.

Qui di seguito una breve guida con alcuni chiarimenti importanti.

Che cos’è Quota 100?

Quota 100 riguardava la possibilità per i lavoratori di andare in pensione in maniera anticipata.

Permetteva di anticipare l’ uscita dal lavoro a momento in cui la somma tra l’età del lavoratore e il numero di anni  di contributi previdenziali accreditati  è 100, ad esempio:

  • 60 anni di età e 40 di contributi
  • o 61 anni di età e 39 di contributi.

Parliamo al passato poichè la disciplina riguardava il periodo compreso fino al 2021, l’anno in corso.

All’interno del nuovo PNRR, invece, in tema di pensioni, la fase transitoria di applicazione della cosiddetta Quota 100 termina alla fine di quest’anno e sarà sostituita da misure mirate a categorie con mansioni logoranti.

Che cos’è il TFS?

Il trattamento di fine servizio (TFS), è una indennità corrisposta, alla fine del rapporto di lavoro, ai dipendenti pubblici statali assunti prima del 1º gennaio 2001. Rispetto al TFR, il TFS ha carattere non solo di salario differito, ma ha anche carattere previdenziale.

Il TFS è un indennità che viene corrisposta alla fine del rapporto di lavoro, solo se si fa parte del personale civile e militare dello Stato e solo se almeno una delle seguenti condizioni è soddifatta:

  • Si parla di pubblico impiego non contrattualizzato, se assunto dopo il 31/12/2000;
  • Se tale lavoratore è stato assunto a tempo indeterminato, entro il 31/12/2000.

Per una guida al TFS potete cliccare qui.

Qui invece potete consultare un approfondimento sul calcolo del TFS.

Quota 100 e TFS

L’articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha previsto la possibilità di richiedere l’anticipo di una quota di TFS/TFR (entro i 45.000 euro) per i dipendenti pubblici che hanno optato per l’accesso a pensione con la cosiddetta “quota 100”, di cui all’articolo 14 dello stesso decreto-legge n. 4 del 2019.

Il pensionato con Quota 100 se si ritira a 62 anni e 38 di contributi, dovrà attendere il raggiungimento dell’età pensionabile stabilita dalla Legge Fornero a 67 anni. Quindi il TFS per un pensionato di Quota 100 arriva:

  • dopo 5 anni dal ritiro da lavoro;
  • ai 5 anni bisogna aggiungere il minimo di 12 mesi (per un massimo anche di 24) + 90 giorni che l’INPS impiega per erogare la cifra.

Tuttavia in alcuni casi si può beneficiare di un anticipo sui tempi.

Termini di pagamento anticipati

L’anticipo della liquidazione con Quota 100 è stato dunque, come anticipato, introdotto con la legge n.4/2019 che all’articolo 23, comma 2 stabilisce che i soggetti che accedono alla pensione anticipata con Quota 100 possono, a fronte di certificazioni rilasciate dall’INPS, fare richiesta di finanziamento anticipato della somma del TFS pari a una cifra non superiore ai 45.000 euro da corrispondere entro 75 giorni dalla cessazione del servizio.

Se si matura  il diritto alla pensione anticipata (42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 e 10 mesi per le donne) il pagamento avviene dopo 24 mesi dal conseguimento teorico del requisito contributivo per la pensione anticipata.

Se nel corso di questi ulteriori ventiquattro mesi di attesa, l’iscritto raggiunge l’età prevista per la pensione di vecchiaia, il periodo di attesa allora viene ridotto a 12 mesi, qualora questo intervallo di tempo sia più favorevole.

Di fatto il pagamento si matura al raggiungimento del primo dei seguenti requisiti:

a) 12 mesi + 90 GG dalla maturazione dei 67 anni di età;

b) 24 mesi + 90 GG dalla data di maturazione (teorica) dei requisiti contributivi per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne; 42 anni e 10 mesi per gli uomini), cioè la massima anzianità contributiva.

Termini brevi solo dunque per coloro che cessano il servizio con anzianità contributive o età anagrafiche superiori (in tal caso la data di maturazione teorica del diritto a pensione con i termini Fornero avverrebbe prima).

La rateazione

Infine resta fermo il meccanismo di rateazione del pagamento di TFSTFR previsto dal 1° gennaio 2014 a seguito della legge 147/2013.

Nello specifico anche chi accede alla quota 100 vedrà corrispondersi il TFS/TFR:

a) in un unico importo annuale, qualora l’ammontare complessivo, al lordo delle trattenute fiscali, sia complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro;

b) in due importi annuali, qualora l’ammontare sia complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro. In tal caso, il primo importo erogato sarà pari a 50.000 euro, il secondo pagato dopo 12 mesi dalla prima tranche, sarà pari all’ammontare residuo;

c) in tre importi annuali, qualora l’ammontare sia pari o superiore a 100.000 euro.

In tal caso, il primo importo erogato rata sarà pari a 50.000 euro, il secondo a 50.000 euro ed il terzo, dopo 12 mesi dal secondo pagamento, sarà pari all’ammontare residuo.

Ulteriori approfondimenti

Qui di seguito vi proponiamo altri interessanti approfondimenti sulla materia del TFS:



Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it