Il Ministero dell’Interno, attraverso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (DAIT), ha fornito un chiarimento in merito al quorum deliberativo richiesto per l’elezione del presidente del consiglio comunale


Il parere si basa sulle indicazioni del Consiglio di Stato, espresse nel parere n. 129/2021, diffuso tramite la circolare n. 1454 del 4 febbraio 2021.

La richiesta di chiarimento è stata avanzata da una Prefettura in relazione all’elezione del presidente del consiglio di un comune con una popolazione di 22.764 abitanti. La questione posta riguardava il corretto calcolo del quorum deliberativo, contestato dalla minoranza, che riteneva non fosse stato determinato in maniera adeguata.

In particolare, il presidente era stato eletto con 11 voti su un totale di 15 consiglieri presenti, più il sindaco. Si chiedeva se il quorum dovesse essere calcolato sul numero totale dei consiglieri assegnati all’ente, pari a 17 (16 consiglieri più il sindaco), o sui consiglieri effettivamente presenti, cioè 16.

La normativa di riferimento, contenuta all’articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), stabilisce che il regolamento comunale deve disciplinare il funzionamento del consiglio, indicando il numero minimo di consiglieri necessario per la validità delle sedute.

La norma prevede un unico vincolo riguardante il quorum strutturale, che richiede la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge, escludendo il sindaco dal computo. Tuttavia, non pone limiti specifici al quorum funzionale, lasciandone la disciplina all’autonomia regolamentare dell’ente locale.

Quorum per l’elezione del Presidente del Consiglio Comunale

Nel caso in esame, l’elezione del presidente del consiglio comunale è regolata dall’articolo 31 del regolamento del consiglio stesso, che prevede l’elezione con la maggioranza dei due terzi dei membri assegnati. In mancanza di un risultato positivo nella prima votazione, il regolamento stabilisce una seconda votazione con le stesse condizioni e, se necessario, una terza in cui è sufficiente la maggioranza assoluta.

Secondo il parere del Consiglio di Stato, il sindaco deve essere considerato nel computo del quorum deliberativo, poiché rientra a tutti gli effetti tra i consiglieri comunali, come stabilito dall’articolo 39 del TUEL. Inoltre, in assenza di disposizioni esplicite differenti, il calcolo dei due terzi dei componenti deve sempre prevedere l’arrotondamento per eccesso alla cifra intera superiore.

Alla luce di tali indicazioni, il criterio corretto per determinare il quorum deliberativo per l’elezione del presidente del consiglio comunale è quello che si basa sul numero complessivo dei consiglieri assegnati all’ente, comprensivo del sindaco. Pertanto, per un comune con 16 consiglieri più il sindaco, la maggioranza dei due terzi deve essere calcolata su 17 membri totali.

Il testo del parere

Qui il documento completo.