Quattordicesima 2019: vediamo cos’è, qual’è la data di pagamento e a quali categorie di lavoratori, o pensionati, spetta.
Siamo ormai in estate, e molti lavoratori dipendenti riceveranno la cosiddetta quattordicesima. Da non confondere con la tredicesima, è una somma che va ad aggiungersi alla normale retribuzione per 12 mensilità, erogata a titolo di gratificazione feriale.
Cos’è la quattordicesima?
La quattordicesima è una retribuzione aggiuntiva che spetta ad alcuni lavoratori dipendenti e viene corrisposta generalmente nel nei mesi di giugno o luglio a titolo di gratificazione feriale.
Non a tutti i lavoratori spetta questa mensilità aggiuntiva, ma se il proprio Contratto Nazionale la prevede allora il datore di lavoro è obbligato a pagarla. I CCNL in genere stabiliscono anche la data di pagamento ed il metodo di calcolo.
Discorso a parte è quello della quattordicesima ai pensionati, che potete trovare in questo articolo.
A chi spetta?
Come detto, i CCNL stabiliscono se un lavoratore ha il diritto al 14a e, a titolo esemplificativo, ne hanno diritto i lavoratori appartenenti al CCNL del settore:
- Alimentare;
- Turismo;
- Pulizie;
- Settore terziario;
- Autotrasporti e logistica.
Una volta constatato ciò, il lavoratore deve avere un contratto di questo tipo:
- A tempo indeterminato;
- A tempo determinato;
- D’apprendistato;
- A tempo pieno;
- A tempo parziale.
Quando arriva
Solitamente i lavoratori riceveranno il pagamento della quattordicesima al massimo entro il mese di luglio: ad esempio, per lavoratori del settore del commercio è previsto che il datore di lavoro paghi obbligatoriamente la quattordicesima entro il 1° luglio.
Tuttavia, il datore di lavoro ha facoltà di procedere con l’accredito dell’importo anche con la busta paga consegnata a giugno nel caso in cui non volesse emettere un cedolino separato soltanto per la quattordicesima.
Come viene erogata
È possibile ottenere la mensilità aggiuntiva sia in un’unica soluzione, sia rateizzandola mese per mese, stipulando o un accordo aziendale, o individuale con il lavoratore. In questo caso, ovviamente, la somma delle rate deve essere uguale all’erogazione di una tantum.
Quanto spetta
Per sapere come fare il calcolo bisogna prendere come riferimento due elementi:
- La retribuzione lorda mensile percepita dal lavoratore;
- Il numero di mesi lavorati.
Il calcolo viene eseguito generalmente sulla base dello stipendio percepito dal 1° luglio precedente al 30 giugno dell’anno in corso; in ogni caso sono i singoli CCNL applicati a stabilire le regole base da seguire.
Nell’eventuale caso il rapporto di lavoro inizi nel corso del mese, verranno computati ai fini del calcolo soltanto le mensilità per cui si è lavorato per almeno 15 giorni. Quindi, se ad esempio un lavoratore ha iniziato a lavorare il 10 marzo 2019, la mensilità verrà computata, mentre se il rapporto fosse iniziato il 25 marzo no.
Per effettuare il calcolo effettivo della quattordicesima occorre conoscere il proprio stipendio lordo mensile, composto dalla paga base più la somma delle altre voci fisse (se previste dal CCNL), quali:
- Contingenza;
- Scatti di anzianità;
- EDR (elemento distintivo della retribuzione);
- Terzo elemento.
Da non considerare per il calcolo sono invece compensi legati a:
- Straordinari;
- Festivi;
- Maggiorazioni.
I suddetti compensi non devono essere considerati nel calcolo in quanto privi del carattere di continuità. Questo in linea generale, in quanto esistono delle eccezioni, come l’indennità di turno notturno.
Altri aspetti da sottolineare in merito alla quattordicesima sono:
- Che essa non può corrispondere al doppio della retribuzione mensile del lavoratore.
- Non è soggetta a detrazioni fiscali, quindi la mensilità finale è pari circa all’85-90% della retribuzione mensile.
Come si calcola
La formula di calcolo è la seguente: stipendio lordo mensile x mesi lavorati nell’anno / 12 (totale dei mesi dell’anno). Facendo un esempio, un lavoratore con stipendio lordo mensile di 1.500 euro che ha cominciato a lavorare il 10 settembre 2018, fino al 30 giugno 2019, calcolerà la sua quattordicesima secondo la seguente formula:
1.500 euro x 10 / 12 = 1.250 euro
L’importo della sua quattordicesima mensilità sarà quindi uguale a 1.250 euro
In caso si parli di lavoratori pagati ad ore, la somma da aggiungere alla mensilità può essere determinata anche in ore. Per fare ciò ovviamente serve il divisore orario del CCNL applicato.
Quindi, facendo un esempio, se un operaio viene assunto dal 10 settembre 2018 fino al 30 giugno 2019, e il divisore orario è 180, avremo:
180 x 10 / 12 = 150
Perciò le ore retribuite a titolo di quattordicesima saranno 150.
La quattordicesima matura?
E’ sicuramente di fondamentale importanza sapere quando la quattordicesima mensilità matura o meno. Insieme all’ordinario orario di lavoro, le assenze retribuite che rientrano nel calcolo della quattordicesima sono:
- Il congedo di maternità e paternità;
- Le festività;
- Il riposo giornaliero per allattamento;
- La malattia a carico del datore di lavoro;
- L’infortunio entro i tempi previsti dal proprio contratto;
- Le ferie;
- Il congedo matrimoniale.
Viceversa, ciò che viene escluso dal calcolo è:
- Il congedo parentale;
- Le assenze non giustificate;
- Il lavoro straordinario;
- Le aspettative;
- Il lavoro notturno;
- I permessi;
- La malattia dei figli;
- Il servizio di leva;
- Gli assegni per il nucleo familiare;
- Gli scioperi;
- Le malattie e infortuni oltre le tempistiche stabilite nel contratto;
- Le sospensioni per via di provvedimenti disciplinari.
La quattordicesima per i pensionati
Quelle che sono state analizzate fino ad ora sono le regole per il calcolo della quattordicesima dei lavoratori dipendenti, gestiti dai propri CCNL. La quattordicesima per i pensionati viene invece calcolata secondo regole diverse e per riceverla bisogna rispettare determinati requisiti.
Ecco qui l’articolo che ne parla in maniera approfondita.