pubblico impiego turn overConfermata la stretta sul turn-over nelle amministrazioni pubbliche e negli enti locali. Come già anticipato nei giorni scorsi sulle pagine di questo giornale il testo definitivo della legge di stabilità ribadisce un nuovo giro di vite sulle capacità assunzionali nelle Pa nei prossimi anni.

 

Le pubbliche amministrazioni nel triennio 2016-2018, potranno procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% (contro il 60% prevista dal Decreto Madia) di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente. Per il biennio 2017-2018, viene inoltre esclusa la possibilità, per gli enti “virtuosi”, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente.

 

Le amministrazioni interessate al blocco del turn-over sono le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca la cui spesa per il personale di ruolo del singolo ente non superi l’80% delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno precedente (ad esclusione dei ricercatori e tecnologi, per i quali restano invariate le percentuali fissate dal D.L. 90/2014, 60% nel 2016, 80% nel 2017 e 100% dal 2018).

 

Nel mirino della revisione delle percentuali del turn-over finiscono anche gli enti territoriali. Le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno potranno infatti procedere, per il triennio 2016-2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente, di fatto allineando tale percentuale a quella prevista per il personale delle amministrazioni pubbliche.

 

Ci sono due deroghe al limite del 25%: 1) negli enti territoriali interessati dal processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali la percentuale del turn-over viene fissata all’80% proprio per consentire l’assorbimento degli esuberi provenienti dalle ex-province; 2) I comuni istituiti dal 2011 per effetto di fusioni, nonché le unioni di comuni, potranno assumere personale a tempo indeterminato nel limite del cento per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente. Una misura, quest’ultima volta ad incentivare il processo di accorpamento dei comuni minori.

 

Da segnalare, infine, che per il biennio 2017-2018, il ddl disapplica altresì la possibilità (prevista dall’articolo 3, comma 5-quater del D.L. 90/2014) per regioni ed enti locali “virtuosi” (ossia con un’incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente pari o inferiore al 25%), di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite dell’80% (dal 2014) e nel limite del 100% (dal 2015) della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente.

 

Segnaliamo infine l’approvazione di un emendamento dei Relatori, che ha esteso la possibilità per gli enti di ricerca – già prevista dal testo proveniente licenziato dal Senato – di continuare ad avvalersi del personale con contratto co.co.co in essere alla data del 31 dicembre 2015 con l’attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato; questi ultimi potranno ora essere finanziati non solo con le risorse derivanti da progetti esterni o finanziati con fondi premiali, ma anche, nei limiti del 30%, con le risorse disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato in base alla normativa vigente.