pubblico-impiego-titolo-di-studioUna recente Sentenza della Corte dei Conti si occupa di rispondere al seguente quesito: alla prestazione lavorativa resa nel Pubblico Impiego senza il prescritto titolo di studio consegue il danno erariale imputabile al dipendente?


Attraverso i concorsi pubblici le amministrazioni statali reclutano nuove figure professionali previa valutazione dei titoli posseduti e delle prove sostenute (preselettiva, scritta e colloquio finale).

Molta attenzione ed approfondimento merita la valutazione dei titoli: secondo l’art. 2, comma 7, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487i requisiti prescritti (per la partecipazione al concorso) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione“.

Ma cosa accade se si lavora nella Pubblica Amministrazione senza avere ottenuto il titolo di studio richiesto? A questa domanda risponde una recente Sentenza della Corte dei Conti dell’Emilia Romagna.

Pubblico Impiego: cosa accade se si lavora senza il prescritto titolo di studio?

In sintesi i magistrati contabili si esprimono a proposito dell’espletamento di mansione lavorativa in assenza del prescritto titolo di studio.

La Corte dei Conti evidenzia che il difetto degli standards, e nella fattispecie, della professionalità richiesta “rende la prestazione lavorativa del tutto inadeguata alle esigenze amministrative e la controprestazione, ovvero la retribuzione corrisposta, non risulta correlata alla prestazione richiesta e pattuita, essendo venuto meno il relativo rapporto sinallagmatico”.

Secondo i giudici, l’Amministrazione non richiede né remunera una prestazione per così dire “qualsiasi“, ma prestazioni lavorative corrispondenti a predeterminati parametri.

In relazione a questi parametri la PA determina  il titolo di studio minimo richiesto per l’accesso all’impiego, quindi secondo un costante orientamento “le condotte antigiuridiche si connotano come illecite e causative di danno all’erario sotto il duplice profilo dell’ingiustificato ottenimento dell’impiego presso l’amministrazione pubblica senza idoneo titolo di studio, e la conseguente indebita percezione delle corrispondenti retribuzioni a carico delle pubbliche finanze”.

Il testo completo della Sentenza della Corte dei Conti

Potete consultare qui di seguito il documento completo.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it