La Sentenza n. 3322/2018 del Consiglio di Stato fornisce paletti ben determinati. Per il Pubblico Impiego quali regole per il pagamento straordinario?
La vicenda riguarda il pagamento di somme per ore di lavoro straordinario effettuate da alcuni militari, il cui rapporto di lavoro non è stato “contrattualizzato” per cui le controversie restano al giudice amministrativo.
La Giurisprudenza ha chiarito che anche nel rapporto di pubblico impiego di tipo “militare” trova applicazione la regola per la quale la retribuibilità del lavoro straordinario è in via di principio condizionata all’esistenza di una previa e formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni eccedenti l’ordinario orario di lavoro, la quale svolge una pluralità di funzioni, tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento.
Deve escludersi che l’Amministrazione sia di norma tenuta a pagare le ore di lavoro straordinario prestate in eccedenza al limite massimo previsto dal monte ore autorizzato e senza che risulti comprovata l’effettiva autorizzazione preventiva a svolgere il lavoro extra orario.
Il diritto al riposo compensativo per le ore di straordinario effettuate in eccedenza “corrispondendo ad un dovere organizzativo dell’amministrazione, era in effetti subordinato ad un’istanza del dipendente: è però da osservare sul punto che l’ art. 28 del D.P.R. n. 170 del 2007, norma sopravvenuta al regolamento, accolla all’amministrazione il dovere di cui si tratta tenendo presenti le richieste del personale (presentate nel corso del procedimento di organizzazione dei turni), ma non sembra configurare la domanda come una “conditio sine qua non” per l’esercizio del diritto al riposo compensativo; l’art. 28 sembra quindi avere una portata innovativa sul punto ed un senso riduttivo della portata della norma precedente.
Pertanto, in assenza di domande di turnazione e considerato che l’amministrazione è necessariamente a conoscenza dei dati inerenti le prestazioni svolte in eccedenza (come delle esigenze del servizio), essa permane nel potere-dovere di riconoscere d’ufficio i turni di riposo compensativi anche in assenza di una specifica istanza del dipendente.