permessi a ore e riposi solidaliL’Aran ha presentato ai il primo testo, che raccoglie e modifica gli «istituti del rapporto di lavoro», compresi i permessi a ore e i riposi solidali.


Secondo il testo, dal lato dei permessi a ore dei riposi solidali, il lavoratore può, su base volontaria e a titolo gratuito , cedere ad un altro dipendente che abbia necessità di prestare assistenza a figli minori che, per le particolari condizioni.di salute, necessitano di cure costanti:

 

  • parte delle giornate di ferie nella  propria disponibilità nella misura eccedente le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire (20 giorni in caso di articolazione dell’orario di lavoro settimanale a cinque giorni; 24 giorni in caso di  articolazione dell’orario settimanale di lavoro  su sei giorni), ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. n. 66/2003;
  • una quota delle quattro giornate di riposo per recupero delle festività soppresse da fruire ai sensi della legge n. 937/1977.

 

Ai fini dell’attuazione dell’istituto, i lavoratori che si trovino nelle condizioni di necessità, possono presentare specifica richiesta all’amministrazione, reiterabile, di utilizzo di ferie e delle giornate di riposo per un misura massima di tot giorni per ciascuna  domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità di cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica.

 

L’amministrazione ricevuta la richiesta, rende risposta tempestivamente a tutto il personale per l’esigenza, garantendo l’anonimato del richiedente. I lavoratori che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano per iscritto la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni verrà effettuata in misura proporzionale tra tutti i lavoratori

 

Nell’ipotesi di richieste formulate da più lavoratori, qualora le giornate cedute siano insufficienti a soddisfare tutte le esigenze rappresentate, le stesse sono distribuite tra i diversi lavoratori aventi titolo secondo un criterio di proporzionalità. Il lavoratore interessato può accedere ai benefici solo a seguito dell’avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie e di festività soppresse allo stesso spettanti, nonché dei permessi e dei riposi compensativi    eventualmente maturati.

 

Una volta acquisiti, le ferie e le giornate di riposo rimangono definitivamente nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione. Le ferie e Ie giornate di riposo sono utilizzati nel rispetto delle relative discipline contrattuali. Ove, prima della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del richiedente, cessino le condizioni di necessità legittimanti, le stesse torneranno nella disponibilità dei lavoratori cedenti, secondo un criterio di proporzionalità.

 

Inoltre nel testo tra i punti più importanti è segnalato che l’amministrazione, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell’assunzione, deve invitare il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l’accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, fatta salva la possibilità di una proroga non superiore a quindici giorni, a richiesta dell’interessato in caso di comprovato impedimento.

 

Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, a un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per le prestazioni  di lavoro  straordinario,  nonché le indennità legate all’effettiva  prestazione e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.

 

In allegato il testo completo del documento dell’ARAN.