A stabilire le regole in tal senso è stata la Corte di Cassazione in una recente Sentenza.
Pubblico Impiego: ecco le regole relative al limite massimo dei trentasei mesi per i contratti a termine.
A fare luce sugli obblighi per le PA è stata una Sentenza della Corte di Cassazione, Sentenza n. 6089/2021.
Nel caso specifico la controversia è nata dopo che la Corte d’Appello di Palermo, in conformità a quanto già statuito dal Tribunale di Trapani, aveva condannato una pubblica amministrazione in ragione del superamento del limite massimo di trentasei mesi per alcuni rapporti a tempo determinato
Scopriamo cosa è stato deciso dai giudici della Cassazione.
Pubblico Impiego: limite massimo dei trentasei mesi per i contratti a termine
La disciplina del contratto a tempo determinato e delle altre forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale all’interno delle pubbliche amministrazioni è contenuta nell’art. 36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dall’art. 49 della legge 133 del 23 Agosto 2008.
In queste norme si conferma infatti che le Pubbliche amministrazioni possano ricorrere all’utilizzo di contratti a tempo determinato per rispondere ad esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale.
Nel caso specifico la Cassazione ha fatto perno proprio su questi presupposti. Infatti, come nel lavoro privato, anche per la Pubblica Amministrazione vige la regola per la quale la complessiva durata massima di trentasei mesi costituisce un parametro applicabile anche al settore pubblico.
Se il concorso pubblico consentisse la successione dei contratti a termine per ripetuti trienni, nella sostanza resterebbe violata anche la previsione secondo cui la pubblica amministrazione può ricorrere al lavoro flessibile solo in presenza di esigenze «temporanee ed eccezionali». Giacchè il ricorrere di esigenze temporanee ed eccezionali va escluso a fronte dell’impiego del lavoratore a termine in mansioni equivalenti per un periodo superiore ai 36 mesi.
Infine, dalla illegittima reiterazione di contratti a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione non può derivare la conversione del rapporto.
Quest’ultima, infatti, è esclusa per legge ( art. 36 TU nr. 165/2001) e trattasi di esclusione affatto legittima sia secondo i parametri costituzionali che secondo quelli comunitari. Per cui la tutela riconosciuta al dipendente è esclusivamente quella risarcitoria.
Il testo della Sentenza
A questo link potete consultare il testo completo della Sentenza.
Fonte: articolo di Simone Bellitto