pubblico-impiego-interruzione-ferie-rimborsoEcco alcune utili indicazioni in materia di interruzione delle ferie nel Pubblico Impiego e di corrispettivo rimborso.


Ad occuparsi della questione è un interrogativo a cui ha dato risposta l’ARAN. A un dipendente sono state revocate le ferie per ragioni di servizio 24 ore prima della sua partenza, con conseguente impossibilità dello stesso sia di revocare o modificare il programmato viaggio aereo sia di recuperare in qualche modo la spesa a tal fine sostenuta.

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L’interrogativo è volto al rimborso delle spese sostenute dal dipendente.

Pubblico Impiego: interruzione delle ferie e rimborso

In mancanza di regole espresse su tale materia, si possono solo richiamare alcune indicazioni giurisprudenziali, intervenute in passato con riferimento al settore del lavoro privato.

In particolare la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1557 dell’11 febbraio 2000, ha avuto modo di affermare alcune questioni rilevanti.

Presupposti

In base al dato letterale dell’art. 2109 c.c., è il datore di lavoro che stabilisce nel tempo il periodo annuale di ferie retribuito, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro.

La legge prevede la determinazione unilaterale del periodo annuale di ferie da parte del datore di lavoro e  in detta determinazione egli deve soltanto tener conto degli interessi del lavoratore. La stessa legge stabilisce, inoltre, che il datore di lavoro deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.

Inoltre, la rilevanza degli interessi del prestatore non esclude il permanere del potere del datore di lavoro di modificare il periodo originariamente assegnato in relazione alle esigenze dell’impresa o dell’Ente (il sopravvenire di esigenze eccezionali ed imprevedibili). E, quindi, di modificare, salva la obbligatoria preventiva comunicazione, il periodo di ferie assegnato.

Pertanto, il potere attribuito al datore di lavoro di stabilire il periodo delle ferie, implica quello di modificarlo, con il solo limite del preavviso.

Secondo la Corte ai fini della modifica non sarebbe necessario il sopravvenire di circostanze eccezionali ed imprevedibili. Questo in quanto la modifica del periodo feriale può derivare anche soltanto da una riconsiderazione delle esigenze aziendali o amministrative, alle quali per legge è legata l’assegnazione delle ferie.

Infine, la rilevanza degli interessi del prestatore comporta che, eventualmente, questi potrà richiedere di essere indennizzato per i danni derivanti dal mutamento del periodo feriale. Questo qualora il datore di lavoro non abbia rispettato l’onere sullo stesso incombente di dare comunicazione al lavoratore con congruo preavviso della decisione di modifica del periodo di fruizione delle ferie.

Conclusioni

Alla luce di tali indicazioni giurisprudenziali si dovrebbe ritenere che la possibilità di indennizzare il lavoratore delle spese sostenute nel caso di modifica del periodo di ferie già assegnato, prima della fruizione delle stesse, sussiste solo nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto all’onere della comunicazione al lavoratore, con congruo preavviso, della decisione di modifica, come richiesto dalla normativa codicistica.

Il che potrebbe comportare, implicitamente, il riconoscimento di una forma di responsabilità per il pagamento dell’indennizzo a carico del soggetto datoriale che a tale comunicazione era tenuto e che non vi ha provveduto.

Si ritiene, comunque, necessario evidenziare che spetta sempre all’ente, anche alla luce delle indicazioni giurisprudenziali fornite, decidere quale comportamento adottare, trattandosi di attività tipicamente gestionale di una materia, che, ad oggi, trova la sua fonte regolativa esclusivamente nelle previsioni dell’art.2109 del codice civile.

 


Fonte: articolo di Simone Bellitto