progressioni orizzontaliLe progressioni orizzontali possono avere una decorrenza diversa dal 1 gennaio di ciascun anno?


 

Non si rileva alcun problema a dare una decorrenza diversa alle progressioni orizzontali rispetto al 1 gennaio di ciascun esercizio. Nessuna disposizione contrattuale lo prevede e anche a livello nazionale le decorrenze non sempre coincidono con inizio anno.

 

Questa proposizione è suggellata da quanto affermato dall’ARAN nella Relazione Illustrativa al CCNL 22.01.2004, laddove, commentando l’art. 34 del medesimo contratto viene indicato:

 

“L’importo complessivo da prelevare dalle citate risorse stabili deve essere calcolato (comma 2) con riferimento al valore annuo del compenso ivi compresa la quota della tredicesima mensilità. Questo comportamento è facilmente praticabile nel caso che la decorrenza sia stabilita al gennaio dell’anno di riferimento; qualora sia stata prevista una diversa data, (esempio: luglio del medesimo anno) il finanziamento del primo anno sarà pari a 7 mesi (sei mensilità più tredicesima), l’anno successivo il finanziamento a carico delle risorse decentrate sarà integrato con prelievo complessivo di ulteriori sei mensilità per un totale di tredici mensilità”.

 

Si deve evidenziare che sulla base delle previsioni del Dlgs 150/2009 i beneficiari delle progressioni orizzontali devono essere una quota limitata di dipendenti, per cui diventa palesemente illegittimo non solo stanziare risorse che finanzino progressioni economiche per tutto il personale, ma anche per la maggioranza. E ancora si deve ricordare che gli oneri per le progressioni economiche devono provenire in modo permanente ed esclusivo dalla parte stabile del fondo per la contrattazione decentrata.

 

Progressioni Economiche Orizzontali Dipendenti Pubblici: qui le indicazioni ARAN.