Qual è la percentuale della capacità assunzionale negli anni 2019 e 2020? La domanda è importante perché si inserisce nell’adozione dei piani triennali dei fabbisogni personale del triennio 2018/2020 e quindi, bisognerà pur sapere quanti dipendenti si possono assumere o almeno programmare.


Ovviamente non stiamo parlando della percentuale che sarà, cioè quella che potremmo ritrovarci dopo la manovra estiva del nuovo Governo. Il calcolo è basato sulla percentuale odierna, quella da considerare per i documenti di programmazione.

 

A normativa vigente, c’è una disposizione che aveva inserito la percentuale del turn-over a regime. Questa è rappresentata dall’art. 3 comma 5 del d.l. 90/2014. Questa  legge afferma che : “La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell’80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2018”.

 

Nel frattempo però, come sappiamo, l’art. 1 comma 228 e seguenti della legge 208/2015 ha aperto una parentesi per il triennio 2016/2018 introducendo percentuali diverse e più ridotte. Al 31 dicembre di quest’anno, quindi, la parentesi si chiuderà e tornerà in vigore l’art. 3 del d.l. 90/2014.

 

A fine anno termineranno anche le norme speciali per le assunzioni nella polizia locale e per le assunzioni del piano straordinario per il personale educativo e scolastico. Quindi la conclusione è semplice: dal 2019 la percentuale della capacità assunzionale è fissata per tutti gli enti locali sopra i 1.000 abitanti e per tutte le tipologie di personale da assumere al 100% della spesa dei cessati nell’anno precedente.

 

Si ricorda che lo sblocco del turn-over viene esteso anche ai Comuni con popolazione tra i 1.000 e i 5 mila abitanti. Essi devono rilevare, nell’anno precedente, una spesa di personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell’ultimo triennio.