progressioni-orizzontali-nullita-ufficioAd analizzare la disciplina delle progressioni orizzontali e i casi in cui si può verificare la nullità d’ufficio è una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la numero 19073/2023.


Si tratta nello specifico di una sentenza dedicata al CCNL Sanità ma che può avere un’importante valenza anche per tutti i restanti comparti del comparto del pubblico impiego.

Nel caso in esame un dipendente aveva presentato ricorso per ottenere quanto segue:

  • la conferma di avere diritto ad essere inserito in una graduatoria unica e, di conseguenza, l’annullamento della decisione di escluderlo dalla progressione economica orizzontale
  • inoltre la conferma del suo diritto a ricevere due fasce retributive superiori a seguito di un suo trasferimento e del suo avanzamento a una qualifica di livello anch’essa superiore
  • e di conseguenza il riconoscimento, in base agli articoli 1175, 1366 e 1375 del Codice Civile, di tre fasce retributive superiori e il diritto all’inquadramento nella nuova categoria economica.

Scopriamo nello specifico qual è stata la decisione dei giudici cassazionisti.

Progressioni orizzontali e casi in cui si verifica la nullità d’ufficio

Secondo la Cassazione, i contratti decentralizzati non possono sostituire i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva mediante l’inclusione di clausole specifiche che contraddicono quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

Questo perché tali clausole possono essere considerate nulle, e questa nullità può essere dichiarata d’ufficio anche se il conflitto tra il contratto decentrato e il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) non viene sollevato in tribunale dal ricorrente.

Il CCNL, inoltre, nello stabilire i criteri della progressione economica orizzontale prevede dei parametri valutativi che vincolano i contratti collettivi decentrati, in particolare fondando la progressione economica sulla reale professionalità dei dipendenti e sul loro concreto impegno.

Occorre, dunque, eliminare il solo elemento “formale” dell’anzianità di servizio, che si porrebbe in contrasto con un sistema volto alla selettività e al miglioramento della qualità del lavoro.

Inoltre, l’articolo 35 del Contratto Collettivo Nazionale Sanità, che si presume essere stato violato dal contratto aziendale, deve essere specifico nelle sue disposizioni. Di conseguenza, le questioni e le aree disciplinate in modo esplicito dalla contrattazione collettiva nazionale non possono essere derivate da principi generali, come quello stabilito nell’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale prevede la necessità di un accordo a livello nazionale per determinare la retribuzione.

I contratti decentrati possono in conclusione contenere solo le clausole espressamente e tassativamente loro demandate dai CCNL e dalla legge dato che non dispongono di autonomia negoziale piena.

Il testo della Sentenza

Potete consultare qui di seguito il documento completo.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it