Progressione Economica Pubblico Impiego e valutazione esperienza professionale: il parere della Corte di Cassazione.
La decisione sulla questione in esame è stata emessa con la Sentenza n.13622/2020.
In sintesi la Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso presentato da un pubblico dipendente che chiedeva che voleva riconosciuta e ricongiunta l’anzianità di servizio maturata al di fuori dell’amministrazione che aveva bandito la selezione per le progressioni economiche.
Progressione Economica Pubblico Impiego e valutazione esperienza professionale
Già la Corte territoriale aveva ritenuto che nel comparto Stato, il parametro dell’anzianità – intesa come esperienza professionale acquisita – risulta meramente secondario. Prevale infatti la valutazione dei risultati professionali acquisiti e delle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale.
La Cassazione conferma il corretto rilievo attribuito dalla Corte d’Appello alla regolamentazione del Comparto Stato. Questo in ragione della contrattualizzazione del rapporto di lavoro, che si rinviene nel contratto collettivo del Comparto stesso, e del bando di selezione.
La disciplina delle procedure selettive interne, finalizzate alla mera progressione economica o professionale all’interno della medesima area o fascia, risulta strettamente correlata a quella degli inquadramenti del personale pubblico “privatizzato”, delegificata ed affidata alla contrattazione collettiva chiamata a disciplinare i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti “privatizzati” la quale, per quanto concerne le progressioni all’interno della stessa area, può derogare alle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 497 del 1994, nel rispetto del principio dì selettività (art. 52, co. 1 bis del d.lgs. n. 165 del 2001).
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it