Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015 il decreto 14 settembre 2015 recante: “Criteri per la mobilita’ del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale.”
Il presente decreto stabilisce i criteri per l’attuazione delle procedure di mobilita’ riservate, ai sensi dell’art. 1, commi 423, 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero (di seguito: “dipendenti in soprannumero”), ai sensi dei commi 421 e 422 del medesimo articolo. Fissa, altresi’, le modalita’ e le procedure per il transito, ai sensi dell’art. 5 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, del personale appartenente ai corpi e servizi di polizia provinciale, di cui all’art. 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, che e’ dichiarato soprannumerario (di seguito “personale di polizia provinciale”), nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale.
Al personale di polizia provinciale che non e’ ricollocato ai sensi del citato art. 5 del decreto-legge n. 78 del 2015 si applicano le procedure ed i criteri di mobilita’ specificamente previsti dal presente decreto. Il presente decreto disciplina altresi’, ai sensi dell’art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, i criteri per lo svolgimento delle procedure di mobilita’ del personale dipendente a tempo indeterminato della Croce rossa italiana di cui all’art. 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.
Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 acquisiscono il consenso all’immissione nei propri ruoli del personale delle Province che, alla data prevista dall’art. 4, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2015, si trovava presso le stesse in posizione di comando o distacco o altri istituti comunque denominati.
Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, gli enti di area vasta inseriscono nel PMG gli elenchi di cui al comma 422, secondo le modalita’ indicate nello stesso Portale. Ai sensi dell’art. 5 del decreto-legge n. 78 del 2015, nell’ambito degli elenchi e’ identificato il personale di polizia provinciale, il quale puo’ esprimere una preferenza a non mantenere il proprio profilo di cui eventualmente si tiene conto ai fini della ricollocazione. Negli stessi elenchi e’, altresi’, indicato il personale in posizione di comando con apposita precisazione dell’avvio o meno delle procedure di inquadramento di cui all’art. 2. Il personale in comando non ricollocato ai sensi dell’art. 2 puo’ essere ricollocato con le modalita’ previste per i dipendenti soprannumerari.
Gli elenchi sono eventualmente aggiornati, entro il termine del 31 ottobre 2015, escludendo dagli stessi il personale di cui all’art. 3, comma 1, ove sia stato inserito. In caso di incremento della domanda di mobilita’, gli elenchi di cui al presente comma possono essere aggiornati entro il 31 gennaio 2016 e potranno essere utilizzate le eventuali risorse finanziarie residue.
Per tutte le ulteriori informazioni potete consultare il testo completo del decreto, pubblicato in allegato a quest’articolo.