I premi Inail quest’anno non aumenteranno. Lo certifica la Circolare numero 7/2016 con la quale l’Istituto indica i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori autonomi. Quest’anno il tasso di adeguamento all’inflazione è risultato negativo ma la legge di Stabilità 2016 ne ha neutralizzato gli effetti: pertanto, per quest’anno, i premi resteranno invariati alla stessa misura dell’anno scorso.
Il premio assicurativo ordinario dovuto all’Inail è calcolato applicando il tasso di premio, che è indicato nella specifica Tariffa con riferimento alle lavorazioni assicurate e all’ammontare delle retribuzioni. Il tasso di premio è fissato dalla classificazione aziendale; il secondo dipende dalla retribuzione effettiva dei lavoratori. Quest’ultima, però, non può mai essere di importo inferiore a quello stabilito da leggi, regolamenti, contratti anche collettivi oppure individuali; inoltre, deve essere adeguata, se inferiore, al minimale di retribuzione fissato dalla legge. Tale minimale è soggetto a rivalutazione annuale in base all’aumento dell’indice medio del costo della vita Istat. Per il 2016 c’è stata una variazione negativa, pari a -0,1%. Di conseguenza, il minimale si sarebbe dovuto deprezzare, cioè ridurre. La legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016), all’art. 1, comma 287, ha però previsto che «in relazione alle prestazioni previdenziali e ai parametri a esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione Istat non può risultare inferiore a zero». Di conseguenza, la misura per l’anno 2016 dei limiti minimi di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti resta invariata a quella del 2015. Per alcune categorie di lavoratori la retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo è invece determinata dalla retribuzione convenzionale (fissata da apposite leggi o regolamenti) o dalla retribuzione di ragguaglio. Tale retribuzione si assume solo in via residuale, ovvero in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva.
Dato che il limite minimo di retribuzione giornaliera del 2015 è stato pari a euro 47,68, cioè il 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2015 (pari a 501,89 euro mensili), la stessa misura, spiega l’Inail, resta confermata per l’anno corrente. Rapportato a mese (calcolato cioè a 26 giorni), il minimale assume valore di euro 1.239,68. Nel caso di lavoratori part-time, la base imponibile è pari al prodotto tra retribuzione oraria, minimale o tabellare, e ore complessive da retribuire a carico del datore di lavoro. Per fare un esempio, allora, considerato che l’orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali (così per legge), la retribuzione minima oraria per il 2016 risulta pari a euro 7,15, ossia pari a 47,68 x 6 : 40.
Parasubordinati. Tutto confermato come lo scorso anno anche per i lavoratori parasubordinati. In tal caso, la base imponibile di calcolo dei premi è data dai «compensi effettivamente percepiti» comunque nel rispetto dei limiti minimo e massimo, ossia dei minimale e massimale di rendita. Poiché in questi rapporti non ci sono prestazioni a tempo, l’imponibile non può essere misurato «a giorni di prestazione»; pertanto, minimale e massimale di rendita, vanno divisi in mesi al fine di confrontarli con il compenso medio mensile, ottenuto dividendo i compensi effettivi per i mesi, o frazioni di mesi, di durata della collaborazione. Questi, dunque, i valori per il 2016: minimale mensile pari a euro 1.349,60; massimale mensile euro 2.506,40. Nel caso di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di durata non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare ovvero, nell’ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente e con un compenso non superiore all’importo di € 5.000 nel medesimo anno, la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale di rendita: 1) rapportata ai giorni, qualora sia prevista in sede contrattuale l’effettiva durata del rapporto; 2) rapportata al mese, qualora in sede contrattuale non sia prevista la durata effettiva del rapporto.