L’Inps detta le prime istruzioni relative al prepensionamento dei lavoratori poligrafici impiegati in aziende editoriali in crisi contenute nell’articolo 1, comma 295 della legge di stabilità. La Circolare 8/2016 precisa che i lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416 in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 2013, che maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2013 successivamente alla predetta data potranno mantenere le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici vigenti al 31 dicembre 2013.
In base alle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2013, i destinatari della norma in oggetto hanno diritto al prepensionamento, indipendentemente dal requisito anagrafico e in presenza delle altre condizioni di legge, sulla base dell’anzianità contributiva minima di 32 anni da far valere nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, aumentata di un periodo pari a tre anni fino a un massimo di trentacinque.
In sostanza i lavoratori che hanno maturato i 32 anni di contributi successivamente al 31 dicembre 2013 potranno continuare ad andare in pensione in deroga alla legge Fornero che dal 1° gennaio 2014 ha inasprito, con il Dpr 157/2013 di armonizzazione, i requisiti di pensionamento travolgendo anche quei lavoratori che dopo il 31 Agosto 2013 avevano già siglato accordi sindacali che sarebbero sfociati con il pensionamento anticipato entro pochi anni.
I trattamenti pensionistici anticipati saranno erogati dall’INPS secondo l’ordine di sottoscrizione del relativo accordo presso l’ente competente, nel limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. L’INPS provvederà al monitoraggio delle domande di pensionamento, non prendendo in considerazione ulteriori domande nel caso risulti (anche in modo prospettico) il raggiungimento del limite di spesa.
Le modalità di accesso alla pensione. Per quanto riguarda l’accesso al beneficio l’Inps ricorda che i lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali devono presentare domanda di prepensionamento entro 60 giorni: 1) dall’ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale; 2) dalla maturazione del requisito contributivo di 32 anni nel periodo di godimento del trattamento; 3) dalla maturazione del requisito contributivo di 32 anni se alla data di pubblicazione del decreto di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale, successiva alla decorrenza del trattamento stesso, l’interessato non abbia ancora perfezionato il requisito contributivo; 4) dalla data di pubblicazione del decreto di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale se a tale data, successiva alla decorrenza del trattamento stesso, l’interessato abbia già perfezionato il requisito contributivo di 32 anni.
Tuttavia, tenuto conto del periodo massimo di corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché, del tempo intercorso tra la data ultima del 31 dicembre 2013 di sottoscrizione degli accordi di procedura e quella del 1° gennaio 2016 di entrata in vigore della norma in esame, nel caso in cui a tale ultima data il termine di 60 gg. menzionato risulti essere scaduto, gli interessati possono presentare domanda di prepensionamento ai sensi della predetta norma entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore della stessa, ovvero, entro e non oltre il 1° marzo 2016.