aereoRequisiti più elevati da quest’anno per il pensionamento dei lavoratori iscritti al Fondo Volo. Per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita Istat salgono, infatti, anche i requisiti per l’accesso alla pensione del personale impiegato presso le imprese di navigazione aerea.  l fondo, com’è noto, è iscritto il personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili (comandanti e piloti); il personale addetto al controllo degli apparati e degli impianti di bordo (tecnici di volo); il personale addetto ai servizi complementari di bordo (assistenti di volo). Nel 1997 il fondo è stato armonizzato all’assicurazione generale obbligatoria, mantenendo tuttavia alcune peculiarità. In particolare i requisiti per l’accesso alla pensione, sia alla pensione di vecchiaia che alla pensione anticipata, sono ridotti in genere di cinque anni rispetto a quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria.

 

Pertanto, quest’anno, i lavoratori iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 1995 che, pertanto, sono nel sistema misto possono accedere alla pensione di vecchiaia al compimento di 61 anni e 7 mesi (60 anni e 7 mesi le donne) unitamente a 20 anni di contributi a condizione che il lavoratore possa far valere almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria al Fondo. La pensione anticipata si consegue sempre con requisiti anagrafici e contributivi ridotti, rispetto a quelli previsti dalla normativa in vigore per il Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti, di un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di cinque anni. È richiesto il possesso di 20 anni di contribuzione obbligatoria e/o volontaria al Fondo. Per i tecnici di volo e i piloti collaudatori, tale requisito è di 15 anni.

 

Pertanto da quest’anno il requisito contributivo richiesto, in presenza di 25 anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, è pari a 37 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e di 36 anni e 10 mesi di contributi per le donne, indipendentemente dall’età anagrafica. Il taglio dell’assegno dell’1-2% per ogni anno di anticipo rispetto al compimento del 58° anno di età (57° anno se ci sono almeno 25 anni di contributi obbligatori o volontari versati), previsto dalla Legge Fornero, non si applica sino al 31 dicembre 2017 ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 113 della legge 190/2014.

 

I lavoratori iscritti al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995, in aggiunta ai canali di uscita sopra indicati, possono ulteriormente conseguire la pensione anticipata al compimento del requisito anagrafico di 63 anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell’assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l’ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, pari a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale (circa 1250 euro al mese). Dato che il requisito anagrafico di 63 anni può essere ridotto di un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al fondo fino ad un massimo di 5 anni con 25 anni di iscrizione al Fondo, i lavoratori e le lavoratrici possono uscire da 58 anni e 7 mesi di età (o a 59 anni e 7 mesi in presenza di 20 anni di contribuzione al Fondo).

 

La pensione anticipata e la pensione di vecchiaia decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è maturato il relativo diritto, purché la domanda sia presentata entro due anni dalla data in cui è sorto il diritto stesso. In caso diverso, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

 

Perdita del Titolo Abilitante. Da segnalare che la normativa attuale riconosce uscite anticipate agli iscritti al fondo per i quali, a partire dal 1.1.2012, viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età. Ai sensi del recente Dpr 157/2013 il personale in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, può conseguire la pensione a 60 anni, mentre quello iscritto successivamente al 31 dicembre 1995 all’età di 65 anni. Tale requisito anagrafico è ridotto di un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di cinque anni. In entrambi i casi la decorrenza della pensione è regolata della finestre trimestrali di cui alla legge 247/2007.

 

Anche dopo l’introduzione della legge Fornero è rimasto l’istituto della sospensione della pensione per i pensionati del Fondo che si rioccupino presso la stessa Società dalla quale dipendeva all’atto del collocamento a pensione, oppure presso altra Società di navigazione aerea, con rapporto di lavoro che comporti l’obbligo dell’iscrizione al Fondo. In tale circostanze la corresponsionedella pensione è sospesa per tutta la durata del nuovo rapporto di lavoro e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di rioccupazione.

 

Qualora, successivamente alla liquidazione della pensione a carico del Fondo il pensionato si rioccupi in attività non comportante obbligo di iscrizione al Fondo, si applicano le medesime norme in materia di cumulo fra pensione e retribuzione in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria.