gestione_personaleUn Comune ha chiesto alla Corte dei Conti se sia possibile utilizzare – da parte dell’ente stesso – personale assunto da una Società Partecipata e quali siano le spese associate.


Nello Specifico è stato richiesto:

 

  • se sia possibile utilizzare – da parte dell’ente stesso – personale assunto da una società consortile per azioni mediante l’istituto del distacco o del comando;
  • se il costo di tale personale vada incluso nelle spese di personale rilevanti ai fini del rispetto del parametro di cui all’articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge 296/2006.

 

I magistrati contabili, con la deliberazione n. 177/2017/PAR precisano, fin da subito che i dipendenti assunti da tale società non possono considerarsi dipendenti pubblici, sicché ad essi non può applicarsi la disciplina del comando né quella del distacco.

 

I quesiti sono ammissibili soltanto nei limiti in cui implicano la disamina di istituti specifici connessi alla normativa sul contenimento della spesa per il personale e di questioni afferenti la contabilizzazione di tale spesa. Di conseguenza, malgrado i riferimenti contenuti nella richiesta del Comune, il parere della Sezione non potrà soffermarsi sulla disciplina dell’organizzazione della gestione integrata dei rifiuti prevista dalla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, trattandosi di materia che esula dalla contabilità pubblica. Va aggiunto che gli enti -mediante la formulazione generica dei quesiti- non possono conseguire consulenze di carattere generale da parte della Corte, la cui funzione consultiva riguarda soltanto l’interpretazione di specifiche disposizioni di legge o di istituti giuridici dettagliatamente indicati dall’amministrazione istante.

 

La pronuncia nel merito su tale specie di quesiti, peraltro, finirebbe per incidere su profili discrezionali demandati esclusivamente agli organi politici. E’ quindi inammissibile la seconda parte del primo quesito, poiché il Comune mira ad ottenere dalla Corte la precisa individuazione delle forme giuridiche, diverse dal comando e dal distacco, che consentirebbero l’utilizzo del personale della S.R.R.; la domanda è generica e finisce per demandare alla Sezione l’individuazione delle disposizioni rilevanti. Desta poi perplessità il fatto che lo stesso ente abbia ammesso di avere già previsto -nel piano di intervento- l’utilizzazione del personale assunto dalla S.R.R., pur senza pervenire ex ante ad una corretta qualificazione giuslavoristica del rapporto con tali dipendenti della S.R.R.. Una pronuncia della Corte sulla forma di utilizzo di tali unità lavorative potrebbe equivalere ad una valutazione ex post sulla legittimità di siffatta scelta del Comune.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.