Pubblicata dall’ANCI una informativa contenente le più recenti novità in materia di personale degli Enti locali, da diffondere presso gli Enti delle regioni di competenza, vertenti in particolare su: Conversione del decreto legge n. 113/2016 (DL EELL); ricollocazione personale province (sblocco assunzioni su ambiti regionali; Schema di decreto attuativo della riforma della dirigenza pubblica.
Ad esempio viene abrogata la previsione contenuta nella legge finanziaria per il 2007 che dava rilievo, tra le misure volte al contenimento della spesa di personale, anche alla riduzione dell’incidenza della spesa di personale sul complesso delle spese correnti. Ai Comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, che abbiano un numero di dipendenti inferiore a quello ammesso per gli Enti locali in condizione di dissesto sulla base del rapporto medio dipendenti/popolazione per la corrispondente fascia demografica, è consentito un turn-over al 75% della spesa per il personale cessato nell’anno precedente, in luogo del 25% già previsto dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 228, L. n. 208/2015) con riferimento al personale non dirigente per il triennio 2016-2018.
Inoltre, si prevede la riattivazione delle procedure di mobilità volontaria per i Comuni e le Città metropolitane situati nelle Regioni ove sia stato ricollocato almeno il 90% del personale soprannumerario delle province. Vengono anche estese a tutti i Comuni istituiti a seguito di fusione (e non sono quindi più limitate a quelli che abbiano un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30 per cento) le deroghe alle limitazioni assunzionali per i primi cinque anni dalla fusione introdotte dalla legge di stabilità 2015.
Di conseguenza ai comuni istituiti a seguito di fusione, fermi restando il divieto di superamento della somma delle spese di personale sostenute dai singoli enti nell’anno precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non si applicano, nei primi cinque anni dalla fusione, specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato.
In allegato i documenti completi.