Una recente sentenza del Consiglio di Stato, la numero la 6731/2023, si occupa di fornire chiarimenti sui permessi dei lavoratori turnisti secondo la Legge 104/1992.
La Legge 104-92 punta a garantire l’assistenza al disabile in altre circostanze eccezionali. Nello specifico, è finalizzata ad aiutare chi è portatore di un handicap grave, ossia chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, sia stabile che progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa.
Ad ogni modo, la legge 104 non è l’unica norma a contenere agevolazioni per i disabili, ma ce ne sono altre.
Maggiori informazioni in questo approfondimento.
Nell’articolo di oggi analizziamo invece la sentenza che, nel particolare, si occupa dei diritti dei lavoratori turnisti all’interno del perimetro di questa legge.
Le regole per la fruizione dei permessi
Secondo i giudici amministrativi uno dei principali punti di discussione verte sulla fruizione dei permessi mensili. La norma prevede chiaramente il diritto a prendere fino a tre giorni di permesso mensile retribuito per assistere familiari con handicap grave.
Sebbene il datore di lavoro abbia il dovere di verificare che siano soddisfatti i requisiti di legge per la concessione dei permessi, l’Amministrazione, alla luce della sentenza, sottolinea che il datore di lavoro non ha discrezionalità nell’accordare tali permessi una volta che i requisiti sono soddisfatti.
L’obiettivo di garantire sostegno e integrazione alle persone con disabilità, come sancito dalla Legge n. 104 del 1992, deve essere conciliato con la necessità di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni, evitando usi impropri che possano danneggiare l’efficacia delle tutele previste.
Per quanto riguarda, invece, i riposi settimanali, che hanno lo scopo di consentire al lavoratore uno spazio temporale irrinunciabile che gli permetta il recupero delle energie psico-fisiche e la piena estrinsecazione della personalità nei modi a lui più consoni.
Anche in questo caso occorrono adattamenti gestionali in relazione alla peculiarità dell’attività lavorativa, laddove la stessa si concretizzi nella erogazione di una tipologia di servizio alla collettività intrinsecamente continuativo, quale tipicamente il presidio e la tutela della sicurezza del territorio.
Permessi dei lavoratori turnisti secondo la Legge 104/1992
Per il pubblico impiego in generale l’art. 9 del d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 prevede prevede il diritto al riposo settimanale, di regola in coincidenza con la domenica, con facoltà di recupero in media nell’arco di quattordici giorni e l’indicazione di una serie di deroghe, in primo luogo per le «attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l’inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale».
Per i dipendenti turnisti invece valgono regole peculiari che descriveremo qui di seguito.
Il dipendente “turnista” ha il diritto di richiedere l’utilizzo dei permessi stabiliti anche durante una giornata festiva. Questo perché la normativa consente l’utilizzo di tali permessi “a giornata”, indipendentemente dalla suddivisione dell’orario di lavoro nell’arco delle 24 ore (come nel caso dei turni notturni) o della settimana. Inoltre, questa opportunità non è legata al numero di ore di lavoro che il dipendente avrebbe dovuto svolgere in quella giornata.
Quando è possibile richiedere questi permessi?
Tuttavia, è fondamentale notare che il dipendente può richiedere questi permessi solo se si tratta di una giornata in cui, in circostanze normali, sarebbe stato tenuto a lavorare, seguendo le disposizioni del suo contratto di lavoro.
Non è pertanto possibile richiedere questi permessi per una “turnazione” completamente ipotetica, aggiuntiva (con tutte le relative implicazioni in termini di retribuzione supplementare) e con una durata imprecisata, anche se tale richiesta è dichiarata come frequente.
Solo nel primo caso, in cui l’assenza dal lavoro per assistere un familiare disabile non possa essere considerata equivalente al riposo settimanale, in quanto non riguarda il recupero delle energie fisiche e mentali del dipendente, è giustificato il differimento dell’utilizzo di tali permessi a una data successiva, compatibilmente con l’effettiva esecuzione della prestazione lavorativa richiesta.
Il testo completo della Sentenza
Potete consultare qui di seguito il documento completo.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it