La Corte di cassazione con l’ordinanza n.17771/2017, si è espressa sulla ricostruzione della carriera: ai fini economici, essa non può riferirsi ai rapporti di impiego valevoli come periodo di prova?
La Corte d’appello con sentenza di dicembre 2011, a conferma della sentenza del Tribunale ordinario, ha accolto la domanda di una docente nei confronti del ministero della Pubblica Istruzione, rivolta a sentir riconoscere il diritto alla ricostruzione della carriera, dalla data di conferma in ruolo con un’anzianità di anni quindici, mesi tre e giorni venticinque ai fini giuridici ed economici, oltre a mesi otto ai soli fini economici.
Nel pubblico impiego non contrattualizzato il periodo di prova si distingue dal periodo successivo al superamento della prova per essere il primo sottoposto al verificarsi della condizione risolutiva della conferma in ruolo, la quale, perfeziona la costituzione del rapporto fin dall’origine (tra tutte v. Cons. St., 6, n.892/1988).
Pertanto, l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, articolo 96 deve essere ritenuta esclusa nel caso in esame, riferendosi la norma ai soli rapporti d’impiego pubblico gia’ perfezionati per il positivo esito della prova. Una volta affermata l’inapplicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, articolo 96 al caso in esame trova compiuta applicazione la norma generale sulla nomina in prova contenuta nell’articolo 9 che, al comma 2, disciplina l’ipotesi del ritardo giustificato nell’assunzione in servizio (in prova) di un impiegato, stabilendo che ai fini economici la nomina decorra dal giorno in cui egli prende effettivo servizio (cd. principio di corrispettivita’), mentre non si adatta evidentemente alla questione controversa il comma 3 della stessa norma, che riguarda la diversa ipotesi di decadenza dal servizio del dipendente nominato (in prova), il quale senza un giustificato motivo (soggettivo) non si presenti entro il termine stabilito.
In allegato il testo completo della Sentenza.