settore statale, regime fiscale

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il tasso definitivo di rivalutazione del montante contributivo per i lavoratori che usciranno nel 2016. Il valore da utilizzare per rivalutare i montanti contributivi delle pensioni aventi decorrenza nel 2016 è pari a 1,005058. Lo comunica ufficialmente il Ministero del Lavoro in una nota diffusa sul proprio sito internet. I lavoratori che andranno in pensione quest’anno, pertanto, dovranno rivalutare il montante contributivo accreditato al 31 dicembre 2014 dello 0,5058%. Mentre non si procederà ad alcuna rivalutazione dei contributi versati nel 2015, cioè l’ultimo anno di lavoro prima di accedere alla pensione.

 

Com’è noto, infatti, in base alla riforma Dini il montante contributivo (quel tesoretto che viene annualmente messo da parte dai lavoratori con il versamento dei contributi previdenziali) viene annualmente rivalutato in base all’andamento della crescita nominale del prodotto interno lordo degli ultimi 5 anni (il cd. tasso di capitalizzazione). Il tasso di rivalutazione si applica alla parte contributiva della pensione, e quindi è importante per chi ha iniziato a versare i contributi dal 1996, perché la sua pensione sarà calcolata interamente con il metodo contributivo; meno impattante per chi aveva meno di 18 anni di contributi nel 1995, in quanto soggetto al sistema misto (retributivo-contributivo); ancor meno significativo per chi aveva più di 18 anni di contributi nel 1995 dato che il metodo contributivo si applica solo ai versamenti effettuati dal 2012 in poi.

 

Il documento ministeriale certifica dunque la ripresa della rivalutazione del montante dopo il dato negativo del 2015 che costrinse il Governo a correre ai ripari con il decreto legge 65/2015. Lo scorso anno, infatti, a fronte di una svalutazione teorica dello 0,1927% (causata dal tonfo del Pil italiano nel quinquennio precedente), i montanti contributivi sono rimasti intatti ricorrendo all’applicazione di un tasso di rivalutazione nominale pari ad 1. In teoria la legge prevede che la mancata svalutazione si recuperi  l’anno successivo, ma in sede di prima applicazione della misura, cioè quest’anno, non si fa luogo al recupero. Pertanto, il coefficiente di capitalizzazione da utilizzare per la rivalutazione del montante nel 2016 non ha subito alcuna decurtazione. Solo qualora si verifichi nuovamente una variazione quinquennale del PIL inferiore all’unità si procederebbe al recupero su una o più delle capitalizzazioni successive per le quali il coefficiente è maggiore di 1.