inps-640L’Inps nella Circolare 186/2017 comunica le operazioni di rinnovo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nell’anno 2018.


 

 

Il recupero del differenziale negativo pari allo 0,1 per cento, relativamente ai ratei corrisposti nel 2015, verrà effettuato con le mensilità di Gennaio e Febbraio 2018. Lo precisa l’Inps nella Circolare 186/2017 nella quale l’istituto di previdenza comunica le operazioni di rinnovo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nell’anno 2018.

 

Com’è noto, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali per l’anno 2014 è stata determinata, dal 1° gennaio 2015, nella misura definitiva pari a +0,2%, a fronte della misura provvisoria dello 0,3%. Pertanto, in sede di conguaglio di perequazione effettuato per il successivo anno 2016, il differenziale è risultato pari a -0,1.

 

L’art 1, comma 288 della legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) e successivamente la legge 19/2017 hanno differito al 2018 il recupero del conguaglio in argomento e conseguentemente l’INPS ha provveduto a sospendere il recupero del differenziale, che era stato impostato lo scorso anno. Per l’anno 2018, dato l’indice di rivalutazione provvisoria è risultato pari all’1,1% il recupero può tornare ad essere effettuato senza impattare significativamente sui pensionati.

 

Pertanto l’Inps comunica che il  differenziale di perequazione sarà recuperato con le seguenti modalità: 1) in unica soluzione sulla mensilità di gennaio per gli importi fino a 6 euro; 2) in due rate di pari importo sulle mensilità di gennaio e febbraio per i conguagli di importo superiore a 6 euro.

 

Crescono gli importi delle pensioni nel 2018

 

Nella Circolare 186/2017 l’Istituto comunica anche i valori delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per effetto dell’adeguamento all’inflazione. Nel 2018 solo le pensioni di importo fino a tre volte il trattamento minimo otterranno l’incremento pieno dell’1,1%. Per le pensioni di importo superiore e sino a quattro volte il trattamento minimo sarà riconosciuto il 95% del predetto adeguamento (cioè la rivalutazione effettiva sarà dell’1,045%); per quelle di importo superiore e sino a cinque volte il minimo l’adeguamento sarà pari al 75% del predetto adeguamento (quindi la rivalutazione effettiva sarà dello 0,825% rispetto al valore del 2017); adeguamento che scende al 50% (+0,55% effettivo rispetto al 2017) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il minimo e al 45% per i trattamenti superiori a 6 volte il trattamento minimo inps (l’incremento effettivo in questo ultimo caso sarà così dello 0,495% rispetto al 2017). Complessivamente una pensione di mille euro al mese godrà di un incremento lordo di 143 euro il prossimo anno, circa 11 euro al mese in più.

 

 

Indici più generosi per le vittime del terrorismo

 

Saranno, invece, rivalutate in misura più generosa, a seguito di un correttivo introdotto quest’anno dal legislatore, le pensioni erogate in favore delle vittime del terrorismo. Costoro godranno di una rivalutazione dell’1,25% per le prestazioni sino a tre volte il minimo, del 1,13% se comprese tra le tre e le cinque volte il minimo e dello 0,94% le pensioni di importo superiore a cinque volte il minimo.

 

Gli altri trattamenti

 

La crescita dell’1,1% si riverbera anche sui trattamenti sociali ed assistenziali erogati dall’Inps. L’importo dell’assegno sociale nel 2018 sale così a 453,00 euro, la pensione sociale sale a 373,33 euro, il trattamento minimo raggiunge i 507,42 euro. Salgono anche le prestazioni assistenziali erogate a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (assegno mensile e pensione di inabilità civile) che risulteranno fissate nel 2018 a 282,55€ al mese dagli attuali 279,47 euro al mese. Crescono invece solo dello 0,4% le indennità e gli assegni accessori riconosciuti agli invalidi di guerra e del servizio titolari di pensione di guerra o di pensione privilegiata di prima categoria (es. assegno di superinvalidità)