Gli insegnanti ed il personale Ata in servizio nelle scuole di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) in possesso dei requisiti pensionistici hanno tempo sino al 20 febbraio per decidere se accedere alla pensione dal 1° Novembre 2016 oppure fare richiesta di trattenimento in servizio oltre il limite di età. E’ stato infatti di recente pubblicato il protocollo del Miur numero 1050 del 21 Gennaio 2016 scorso nel quale vengono indicate le modalità e tempi per la presentazione delle domande di pensione o di permanenza in servizio per il personale docente e tecnico-amministrativo delle Accademie di Belle Arti, delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica, dei Conservatori di musica e degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, per l’anno accademico 2016/2017.
Le domande dovranno essere presentate all’istituto scolastico in cui si presta attività. Nella domanda di cessazione deve essere predisposta, peraltro, una dichiarazione da parte dell’interessato in cui si indichi la volontà di cessare dal servizio o di permanere in servizio qualora venga accertata l’eventuale mancanza di requisiti per accedere al trattamento pensionistico. L’eventuale rinuncia alla domanda di cessazione o di trattenimento in servizio viene consentita fino al 29 febbraio 2016. Entro il 5 marzo 2016 le istituzioni dovranno accertare la sussistenza del diritto al trattamento pensionistico del proprio personale e comunicare l’eventuale mancata maturazione di tale diritto ai dimissionari interessati. L’accettazione delle domande di cessazione dal servizio si intende avvenuta alla data del 12 marzo 2016 senza emissione di un atto formale.
Per quanto riguarda la pensione, la domanda di accesso al trattamento di quiescenza deve essere presentata all’Inps, gestione ex Inpdap, avvalendosi esclusivamente o del canale online accedendo al sito internet Inps; o tramite il contact center al numero verde 803164; oppure tramite un patronato gratuito.
La nota del Ministero riassume inoltre i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico per l’anno 2016. Che sono i medesimi previsti per il comparto scuola.I lavoratori infatti possono aver maturato i requisiti necessari o ai sensi della nuova disciplina pensionistica, Dl 201/2011 convertito con legge 214/2011, oppure secondo i vecchi requisiti (qualora i soggetti avessero già perfezionato requisiti di pensionamento previgenti al 31.12.2011). Pertanto dal prossimo 1° novembre 2016 potranno andare in pensione:
A) i lavoratori che 31 dicembre 2011 avevano perfezionato requisiti richiesti dalla legge 243 del 2004 e dalla legge 247 del 2007. Cioe’ per la pensione di vecchiaia 65 anni di età (61 anni se donne) e 20 di contributi; oppure il perfezionamento della quota 96 (con almeno 60 anni di età e 35 di contributi) oppure 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica.
B) il personale che raggiunge entro il 31 dicembre 2016 i nuovi requisiti pensionistici introdotti dalla legge 201/2011. Cioè 66 anni e 7 mesi di età unitamente a 20 anni di contribuzione per la pensione di vecchiaia oppure, per la pensione anticipata, 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva (41 anni e 10 mesi se donne) indipendentemente dall’età anagrafica.
Le lavoratrici inoltre possono optare per la pensione liquidata con il solo sistema contributivo. In tal caso per accedere alla pensione dal 1° novembre 2016 devono aver maturato i requisiti richiesti (57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di contribuzione) alla data del 31 dicembre 2015.
Risoluzione unilaterale. Le amministrazioni dovranno procedere alla risoluzione d’ufficio del rapporto di lavoro al compimento dei 65 anni di età per i dipendenti che nell’anno 2011 erano già in possesso dei requisiti previsti per la pensione secondo le previgenti disposizioni. Nonchè nei confronti di coloro che maturano 66 anni e 7 mesi ed almeno 20 anni di contributi entro il 31 ottobre 2016.
Quanto infine al trattenimento in servizio oltre i limiti di età il provvedimento del Ministero conferma la possibilità per i lavoratori del comparto AFAM la possibilità di fruire di tale Istituto solo per quei lavoratori che non abbiano raggiunto i 20 anni di contributi per il conseguimento della pensione di vecchiaia. Ciò a seguito dell’abolizione del trattenimento in servizio avvenuto con il decreto legge 90/2014.