Chi ha un rapporto di lavoro part time può versarsi di tasca propria i contributi volontari per aumentare l’importo dell’assegno pensionistico o, in alcuni casi, anticipare l’uscita. Com’è noto l’articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, concede, a domanda, a tutti i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’IVS ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive (dunque anche i dipendenti pubblici), la possibilità di coprire di assicurazione, mediante riscatto o versamenti volontari, i periodi successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria, durante i quali non viene prestata attività lavorativa per gli effetti derivanti dal contratto di lavoro a part-time di tipo verticale, orizzontale e ciclico.
Si tratta di una facoltà da tenere presente in quanto i periodi di lavoro svolti in regime di part-time producono un abbattimento della retribuzione e quindi una pensione di importo minore rispetto a quanto sarebbe stato maturato lavorando a tempo pieno. Questo avviene sia nel sistema contributivo che nel retributivo (con un meccanismo, in questo caso, che riduce l’anzianità contributiva utile e, quindi, le relative aliquote di rendimento). Di regola, invece, il part-time non produce un allontanamento della data di pensionamento a meno che la retribuzione settimanale cada al di sotto del minimale annuo per l’accreditamento dei contributi (nel 2016 questo valore è di circa 200 euro a settimana).
Per ovviare a questi inconvenienti la legge consente agli interessati di pagarsi di tasca propria il differenziale retributivo (ove ne abbiano la disponibilità economica) per agganciare una pensione più alta o per arrivarci prima. Vediamo dunque alcune caratteristiche di questa facoltà.
L’autorizzazione. Prima di tutto bisogna ricordare che l’autorizzazione può essere riconosciuta a prescindere dalla tipologia del contratto che disciplina le modalità di svolgimento della relativa prestazione. Ne consegue che i lavoratori possono essere autorizzati ai volontari sia nel part-time verticale (cioè con totale assenza della prestazione nella settimana) o con un part-time orizzontale e misto (cioè con attività settimanale con orario ridotto), con effetti però diversi a seconda dei casi. Nella prima ipotesi, i versamenti volontari – oltre che attribuire un imponibile ai periodi interessati – aumenteranno contemporaneamente l’anzianità contributiva utile per il diritto e per la misura della pensione. Nella seconda ipotesi, invece, l’esercizio della facoltà in questione produrrà, di norma, un incremento della sola anzianità contributiva utile per la misura della pensione e la contestuale integrazione della retribuzione dell’anno interessato, salvi gli eventuali effetti prodotti dall’incremento retributivo sull’anzianità utile per il diritto alla pensione.
I requisiti contributivi. Per poter accedere alla facoltà di versamento ad integrazione di un regime di part-time l’interessato deve poter far valere almeno uno dei seguenti requisiti: a) un anno di contribuzione effettiva nel quinquennio precedente la data della relativa domanda; b) cinque anni di contribuzione effettiva, a qualunque epoca riferita. Se si fa attenzione si tratta di requisiti ridotti rispetto alla normale autorizzazione ai volontari che, come noto, richiede la presenza di almeno 3 anni di contribuzione nell’ultimo quinquennio oppure 5 anni di contribuzione in qualunque epoca riferiti, proprio per agevolare il ricorso a questa facoltà. È appena il caso di ricordare che, ai fini della verifica del requisito contributivo necessario al rilascio dell’autorizzazione, dovranno essere prese in considerazione tutte le settimane durante le quali è stata svolta attività lavorativa, ancorché a tempo parziale, cioè le settimane utili ai fini del diritto a pensione (e non quelle relative alla misura dell’assegno).
La determinazione dell’importo da versare. Anche l’importo del versamento cambia rispetto dalla normale autorizzazione ai volontari: il contributo si quantifica, infatti, sul valore medio settimanale della retribuzione imponibile percepita dal richiedente nell’anno interessato dividendo l’importo complessivo delle retribuzioni relative all’anno considerato per il numero delle settimane utili per la misura della pensione. Tale valore costituisce l’ammontare medio teorico della retribuzione di una settimana interamente lavorata e dovrà essere indifferentemente utilizzato per determinare l’importo settimanale dei contributi volontari da versare a copertura del periodo per il quale non è stata versata la contribuzione. Ciò vale sia per i periodi interamente privi di assicurazione (nel part-time verticale); sia per il part-time orizzontale e nel part-time misto. Per il calcolo del contributo si dovrà essere applicata l’aliquota percentuale IVS vigente nella gestione interessata e nel periodo da coprire o da integrare in forma volontaria. (cfr: la Circolare Inps 57/2015).
La tavola sottostante esemplifica la situazione di un lavoratore che negli anni 2002-2003 ha avuto riconosciute dall’Inps solo 32 settimane ai fini del diritto (perchè la retribuzione non ha rispettato il minimale annuo) e solo 21 ai fini della misura (in quanto ha lavorato solo per 21 settimane). Ebbene costui può scegliere, ad esempio, di versare 14 settimane per integrare l’anno pieno a fini del diritto alla pensione o 31 settimane ai fini della misura della pensione. Naturalmente il costo del versamento dipenderà dal numero di settimane che si intendono coprire.
Termini per il versamento volontario. Diversi sono anche i termini e le modalità di versamento rispetto alla normale contribuzione volontaria. L’autorizzazione per coprire periodi di part-time viene rilasciata sulla base di apposite domande di volta in volta prodotte dagli interessati con riferimento ad anni già conclusi ed a situazioni contributive consolidate. In particolare i lavoratori devono produrre domanda di autorizzazione, pena la decadenza, entro i 12 mesi successivi alla data di scadenza ordinaria del termine per la consegna ai lavoratori della certificazione CUD riferita all’anno interessato.
Una volta ricevuto il provvedimento di autorizzazione i versamenti autorizzati devono essere effettuati entro e non oltre la fine del trimestre successivo a quello di notifica della relativa autorizzazione, pena la decadenza; inoltre il versamento si effettua in unica soluzione a copertura dell’anno in questione. I versamenti effettuati in ritardo sono inefficaci e dovranno essere rimborsati, senza maggiorazione per interessi. Una volta decorsi i suddetti termini, non è quindi più possibile avvalersi dei versamenti volontari per coprire i periodi scaduti, ma si potrà ottenerne la relativa copertura unicamente mediante riscatto.
Si tenga presente che l’autorizzazione ai volontari per integrare periodi di part-time è diversa rispetto alla normale autorizzazione ai volontari. Esse possono anche coesistere, nel senso che l’una non pregiudica l’altra, ma gli effetti sono diversi. La prima è specifica e con validità limitata alla copertura e/o all’integrazione dei periodi di part-time già trascorsi. La seconda, ha efficacia a tempo indeterminato, per la copertura dei periodi successivi alla decorrenza assegnata (1° sabato successivo alla domanda) e delle eventuali settimane prive di contribuzione, comprese nel semestre anteriore alla domanda.