finanza pubblicaLo ribadisce l’Inps con la Circolare 58/2016 a seguito dell’assorbimento dell’Inpdap dal 1° gennaio 2012. I periodi svolti in più amministrazioni pubbliche vengono riuniti d’ufficio ai sensi del Dpr 1092/1973 al momento della cessazione dal servizio e sono utili per la determinazione della pensione.

 

Per i lavoratori del pubblico impiego resta in vigore la riunione d’ufficio o la ricongiunzione dei periodi svolti presso altre amministrazioni dello stato ai fini del conseguimento di una prestazione pensionistica a carico dell’istituto. Lo precisa l’Inps, tra l’altro, nella Circolare 58/2016 all’indomani della Legge Fornero cheha soppresso l’INPDAP ed ha disposto che le relative funzioni siano attribuite all’INPS.

 

Con riferimento agli istituti della riunione e ricongiunzione d’ufficio di servizi prestati con obbligo di iscrizione a due o più casse pensioni a carico dei fondi esclusivi dell’AGO (legge n. 523/1954, DPR n. 1092/1973) – precisa l’Inps – e della quota aggiuntiva di pensione di cui alla legge n. 610/1952, ai fini della determinazione del sistema di calcolo, restano fermi i precedenti criteri. In particolare: nel caso in cui l’assicurato abbia svolto attività lavorativa presso diversi datori di lavoro, siano essi amministrazioni dello Stato, autonomie locali, o altri enti pubblici con contribuzione versata o accreditata in uno dei fondi esclusivi occorre procedere alla riunione di tali servizi al fine del conseguimento di un unico trattamento pensionistico.

 

Secondo l’Inps, pertanto, continuano ad operare, in particolare, gli articoli 112 e seguenti del Dpr 1092/1973 e la legge 523/1954 che obbligano l’ente previdenziale e l’amministrazione statale alla riunione d’ufficio dei servizi resi dal dipendente iscritto alle ex Casse amministrate dal Tesoro (Cpts, Cpi e Cpug) o alle casse di previdenza degli enti locali (Cpdel) presso la stessa amministrazione o presso diverse amministrazioni statali al fine di conseguire un unico trattamento di quiescenza sulla base della totalità dei servizi prestati e secondo le norme applicabili in relazione alla definitiva cessazione dal servizio. Pertanto, nel caso in cui per effetto di tale riunificazione, risulti una contribuzione antecedente al 1° gennaio 1996, l’assicurato sarà destinatario di un sistema retributivo/misto.

 

In tema di riunificazione dei servizi svolti alle dipendenze di amministrazioni pubbliche bisogna inoltre ricordare che gli articoli 11 e 12 del citato Dpr 1092/1973 consentono di computare i servizi prestati allo Stato con iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti o a fondi sostitutivi od integrativi di essa. Si tratta di quei servizi non di ruolo resi alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici diversi dallo Stato, assemblee legislative, enti parastatali o enti e istituti di diritto pubblico, sottoposti a tutela o a vigilanza dello Stato i cui contributi sono stati versati all’INPS ai fini del trattamento di quiescenza. Vi rientra, ad esempio, il personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali e di istruzione artistica. In tali circostanze il computo non avviene d’ufficio bensì a domanda e si esplica attraverso il trasferimento dei suddetti contributi all’INPDAP, senza alcun onere a carico del dipendente interessato, aggirando di fatto la regola della ricongiunzione onerosa dei periodi assicurativi in uscita dall’assicurazione generale obbligatoria prevista dalla legge 29/1979. Si ricorda che costituisce motivo ostativo al computo la circostanza che i servizi richiesti abbiano già dato luogo a trattamento pensionistico a carico dell’INPS.

 

L’Inps precisa, inoltre, che nel caso in cui un pensionato, il cui trattamento è a carico della CPDEL, CPI e CPS, viene assunto dallo stesso o da un altro datore di lavoro, con iscrizione o reiscrizione in una delle sopracitate Casse pensioni, può chiedere al termine dell’attività lavorativa una quota aggiuntiva di pensione, a condizione che il nuovo servizio sia durato almeno un anno e che lo stesso non costituisca derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto di lavoro. In tale caso e ferma restando la definitiva cessazione dal servizio, la quota aggiuntiva sarà liquidata secondo le disposizioni previste dall’art. 26 della legge n. 610/1952