Via libera al regime di esenzione dall’Imu per gli immobili non assegnati in proprietà dalle cooperative edilizie. Riconosciuta poi ai cittadini italiani, residenti all’estero e lì pensionati, la facoltà di scegliere, tra gli immobili posseduti in Italia, quello da considerare direttamente destinato ad abitazione principale, per l’applicabilità del trattamento di favore in materia di imposte locali.
Sono questi, in estrema sintesi, i contenuti di due risoluzioni emesse dal dipartimento delle Finanze, rispettivamente la n. 9/DF e la n. 10/DF, entrambe del 5 novembre 2015.
Immobili non assegnati
Dal 1° gennaio 2014 i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dalla stessa impresa costruttrice, sono esenti dall’Imu fino a quando permane tale destinazione e, comunque, non vengono dati in locazione. In questo contesto, il dipartimento delle Finanze include esplicitamente gli immobili costruiti da cooperative edilizie, a proprietà divisa, che hanno lo scopo di assegnare tali alloggi ai soci. In particolare, due gli aspetti esaminati che portano a questa conclusione:
- l’assimilabilità delle cooperative edilizie alle imprese costruttrici, concetto già espresso più volte dall’amministrazione finanziaria (circolare ministeriale 182/1996, circolare 33/2006 e risoluzione 163/2007 dell’Agenzia delle Entrate) e recentemente condiviso anche dalla Corte di cassazione (sentenza 12675/2014)
- l’equiparazione dell’assegnazione alla vendita, circostanza anch’essa già esplicitata nei citati documenti di prassi amministrativa e in diverse pronunce giurisprudenziali, dove si legge, tra l’altro, che “le assegnazioni rilevano come cessioni di beni” e realizzano “un trasferimento della proprietà a titolo oneroso“.
Pertanto, l’esenzione Imu spetta anche agli immobili costruiti dalle cooperative edilizie non ancora assegnati in proprietà ai soci; l’equiparazione vale anche ai fini dell’individuazione dell’aliquota applicabile ai fini della Tasi.
Pensionati residenti all’estero
La questione affrontata dalla risoluzione 10/2015 riguarda, invece, la disposizione secondo la quale, a decorrere da quest’anno, si considera direttamente adibita ad abitazione principale (e, quindi, esente dall’Imu) una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’Aire, pensionati nel Paese di residenza, a condizione che non sia concessa in locazione o in comodato d’uso (per la stessa, inoltre, Tasi e Tari sono applicate in misura ridotta di due terzi).
Queste le precisazioni:
- se possiede più case in Italia, il contribuente può scegliere quale di esse va considerata abitazione principale, con applicazione del relativo regime di favore (le altre, rientrando tra le abitazioni diverse da quella principale, saranno tassate con la specifica aliquota deliberata dal Comune)
- la scelta va fatta presentando il modello di dichiarazione Imu (valida anche per la Tasi), in cui deve essere barrato il campo 15 (“Esenzione”) e inserita nelle annotazioni la frase: “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dal comma 2 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011“.