Per presentare le dimissioni il consigliere comunale non può avvalersi della PEC: il parere del Ministero dell’Interno.
A precisarlo è il Ministero dell’Interno, con il parere del 12 agosto 2022.
Nel caso specifico il quesito presentato al Ministero verteva sulla conformità al dettato di cui all’art. 38, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 delle dimissioni dalla carica di consigliere comunale, prive di sottoscrizione autografa o digitale, trasmesse al protocollo generale del comune dal consigliere dimissionario, a mezzo di PEC.
Scopriamone di più su questo recente parere che ha fatto chiarezza sulla materia.
Niente PEC per dimissioni dalla carica di consigliere comunale
Il legislatore ha previsto dei requisiti formali particolarmente stringenti per la presentazione delle dimissioni dei consiglieri comunali, al fine di garantirne certezza e veridicità, in considerazione delle potenziali rilevanti conseguenze delle stesse.
In particolare le dimissioni devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’ente.
Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. La rassegnazione delle dimissioni si configura come atto giuridico in senso stretto, i cui effetti giuridici non dipendono dalla volontà dell’agente, ma sono disposti dall’ordinamento.
Si rileva, poi, che ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta”.
Per questo motivo tale modalità di trasmissione non è idonea a soddisfare quanto richiesto dall’art. 38, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale “Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni”.
Pertanto le dimissioni dalla carica di consigliere comunale non possono essere presentate a mezzo raccomandata ovvero con posta elettronica certificata.
In questo caso, in conclusione l’inosservanza delle formalità prescritte dalla legge rende prive di efficacia le dimissioni in esame e, conseguentemente, inidonee a produrre effetti, sia sotto il profilo dello scioglimento, sia sotto quello di una eventuale surrogazione dei consiglieri dimissionari.
Il testo completo del parere
Potete consultare qui il testo completo del documento.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it