pari-opportunita-paPari opportunità nelle PA: il Ministro per la Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle pari opportunità, Vincenzo Spadafora hanno emanato la Direttiva recante “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche”.


Pari opportunità PA. Con la direttiva sono definite le linee di indirizzo volte ad orientare le amministrazioni pubbliche in materia di promozione della parità e delle pari opportunità.

Questo ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, che delineano la valorizzazione del benessere di chi lavora e contrasto a qualsiasi forma di discriminazione.

Sono questi i contenuti principali della Direttiva 2/2019 della Funzione Pubblica.

La direttiva sostituisce la direttiva 23 maggio 2007 recante “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”. E aggiorna alcuni degli indirizzi forniti con la direttiva 4 marzo 2011 sulle modalità di funzionamento dei «Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni».

Pari opportunità nelle PA: il contenuto della Direttiva

In particolare, le amministrazioni pubbliche sono tenute a garantire e ad esigere l’osservanza di tutte le norme vigenti come quelli in linea con i principi sanciti dalla Costituzione, vietano qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta in ambito lavorativo, quali quelle relative al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua.

Si riportano di seguito le principali disposizioni vigenti volte a prevenire e contrastare le discriminazioni in ambito lavorativo:

  • divieto di discriminazione nell’accesso al lavoro (art. 15 della legge n. 300 del 1970 e articoli 27 e 31 del d.lgs. n. 198 del 2006);
  • obbligo del datore di lavoro di assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l’integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, tenendo anche conto di quanto previsto dall’articolo 26 del d.lgs. n. 198 del 2006 in materia di molestie e molestie sessuali;
  • divieto di discriminazione relativo al trattamento giuridico, alla carriera e al trattamento economico (articoli 28 e 29 del d.lgs. n. 198 del 2006);
  • discriminazione relativo all’accesso alle prestazioni previdenziali (art. 30 del d.lgs. n. 198 del 2006);
  • divieto di porre in essere patti o atti finalizzati alla cessazione del rapporto di lavoro per discriminazioni basate sul sesso (art. 15 della legge n. 300 del 1970), sul matrimonio (art. 35 del d.lgs. n. 198 del 2006), sulla maternità – anche in caso di adozione o affidamento – e a causa della domanda o fruizione del periodo di congedo parentale o per malattia del bambino (art. 54 del d.lgs.  n. 151 del 2001).

Sanzioni su violazione divieti

La violazione di questi divieti, ribaditi dalla normativa comunitaria (articoli 4, 5 e 14 direttiva 2006/54/CE), comporta

  • la nullità degli atti,
  • l’applicazione di sanzioni amministrative,
  • l’obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro,
  • oltre naturalmente alle conseguenze risarcitorie nel caso di danno.

A questo link il testo completo della Direttiva.