In caso di mobilità tra PA appartenenti a comparti diversi, il dipendente ha diritto al pagamento delle ferie non godute? Risponde l’Aran nel parere CFL106.
Con riferimento alla questione in oggetto la scrivente Agenzia, nel confermare i contenuti più volte espressi in precedenti orientamenti applicativi rilasciati in materia, ritiene utile evidenziare i seguenti elementi di approfondimento.
Ferie arretrate e non godute Dipendenti Pubblici: si perdono oppure no?
Pagamento ferie non godute e mobilità tra PA appartenenti a comparti diversi
L’art. 28, comma 11 del CCNL del 21.5.2018 prevede espressamente che “le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative”.
In base al suo inequivoco tenore letterale la disposizione consente la monetizzazione delle ferie solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.
Nel caso della mobilità di cui all’art. 30 del d.lgs. n.165/2001 non vi è cessazione del rapporto di lavoro con costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, ma la continuazione del precedente rapporto, con i medesimi contenuti e caratteristiche, con un nuovo datore di lavoro.
Di conseguenza, trattandosi della prosecuzione del precedente rapporto di lavoro, mentre deve ritenersi esclusa la possibilità di monetizzare le ferie maturate e non godute dal dipendente prima del trasferimento, è senz’altro possibile che egli ne fruisca presso il nuovo datore di lavoro.
Si rammenta infatti che le ferie, costituendo un diritto irrinunciabile, non sono soggette ad alcun tipo di prescrizione, ferme restando le responsabilità previste dalla normativa vigente in caso di mancata tempestiva fruizione delle stesse.
Il testo del parere ARAN
A questo link il testo completo del parere.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it