La Cassazione, con la sentenza n. 15652/2018 ribaltando l’indicazione della Corte d’appello secondo la quale il datore di lavoro pubblico ha diritto a non pagare le ferie al lavoratore cessato se quest’ultimo non dimostri di averle preventivamente richieste: vige, pertanto, l’obbligo di pagamento ferie non utilizzate ai Dipendenti Pubblici.
Obbligo di pagamento ferie non utilizzate ai Dipendenti Pubblici. Secondo la Sentenza del 13860 del 2000 della Cassazione si è osservato che
“… il mancato godimento delle ferie costituisce non solo un fatto negativo, bensì, quale complementare aspetto, un fatto positivo. Ed invero, il godimento delle ferie ha il proprio arco temporale di attuazione (l’anno), nel cui ambito, il mancato godimento delle ferie (alle quali il lavoratore aveva diritto), quando diventa irreversibile, si risolve in un lavoro ininterrottamente protratto. E questo lavoro, che si è svolto in luogo del non lavoro (le ferie), assume (nella dimensione corrispondente alla misura temporale delle ferie) la consistenza di una prestazione che non avrebbe dovuto aver luogo; il fatto negativo, costituito dall’assenza di ferie, letto positivamente è (come lavoro in luogo delle ferie) prestazione contrattualmente non dovuta. Questa prestazione, di per sè (nella sua genesi), non è stata resa in violazione della legge: costituisce un adempimento contrattuale.
L’impossibilità dell’obbligazione del datore (obbligazione costituita dal consentire il godimento delle ferie), anche ove egli ne fosse liberato, esigerebbe (ex art. 1463 cod. civ., nei limiti di questa obbligazione) la “restituzione” della prestazione (che il datore ha ricevuto, e che non era dovuta): l’impossibilità di questa “restituzione” (causata dall’irreversibilità della prestazione lavorativa) determina, nei confronti del datore, il sorgere dell’obbligazione al pagamento di una somma che (per gli artt. 1463 e 2037, secondo e terzo comma cod. civ., ivi richiamato) corrisponde, in ogni caso, alla retribuzione della prestazione: l’indennità sostitutiva delle ferie.”
La Cassazione ha inoltre richiamato la giurisprudenza di legittimità, ordinaria e amministrativa, che riconosce al lavoratore il diritto ad un’indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti un’esplicita previsione negoziale in tal senso, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di “monetizzazione”.
Ha affermato che il diritto inderogabile sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore.
Nel caso specifico, il ricorso del dipendente è stato giudicato fondato dalla Cassazione, in quanto dal mancato godimento delle ferie deriva il diritto del lavoratore al pagamento dell’indennità sostitutiva. Secondo la Cassazione, il lavoratore ha quindi sempre diritto al pagamento sostitutivo delle ferie non godute, senza necessità di provare di averle richieste, mentre spetta al datore di lavoro fornite prova dell’adempimento o della sua offerta.
Ferie arretrate e non godute Dipendenti Pubblici: si perdono oppure no?