Il nuovo contratto Enti Locali, in materia di prestazioni flessibili, consegna una disciplina nuova e di maggiore dettaglio rispetto alla previsione precedente.
Il CCNL Enti Locali, concerne il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica. il Contratto deriva dalla ormai famosa sentenza della Consulta sul blocco degli scatti perequativi dello stipendio per tutti i lavoratori statali. La sottoscrizione dei Ccnl 2016-2018 per questi comparti è arrivata all’Aran il 20 maggio scorso, dopo il passaggio ed il relativo via libera dei documenti alla Corte dei Conti.
Il rinnovo del contratto enti locali 2018 riconosce aumenti economici (qui il dettaglio con le tabelle) pari a circa 85 Euro medi e prevede altresì, per il 2018, un elemento perequativo della retribuzione con valori più elevati per le categorie e posizioni economiche collocate nelle fasce più basse della scala parametrale in ossequio all’accordo del 30 novembre 2016 che ha guidato tutti i rinnovi contrattuali del pubblico impiego. Nello specifico gli aumenti mensili andranno da un minimo di 52 euro per i lavoratori di categoria A1 a 90,3 euro per quelli di categoria D6.
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Invece, in materia di prestazioni flessibili, quali sono le novità?
Nuovo Contratto Enti Locali e prestazioni flessibili: cosa cambia?
Ciò che contraddistingue la previsione più recente è l’aver perimetrato l’arco temporale massimo entro il quale risulta legittimo l’esercizio della flessibilità, cosa che disposizione contrattuale precedente non faceva e l’Aran conferma, in un recente parere, che il mese è il termine temporale massimo entro il quale la prestazione ordinaria di lavoro deve essere resa, nel rispetto dell’obbligazione contrattuale.
L’Aran si esprime chiarendo innanzitutto che il contratto non richiede necessariamente una rivisitazione delle regole in materie di flessibilità. Nel caso in cui l’ente abbia già regolamentato la materia in modo idoneo a soddisfare le esigenze di conciliazione di vita e lavoro, può non procedere a una ridefinizione delle fasce di flessibilità anche se queste sono indicate come materia oggetto di contrattazione decentrata.
Sono previste pertanto fasce temporali entro le quali sono consentiti l’inizio e il termine della prestazione lavorativa giornaliera precisando che l’eventuale debito derivante dall’esercizio della flessibilità sia in entrata che in uscita nell’ambito della medesima giornata, deve essere recuperato nell’ambito del mese di maturazione dello stesso, secondo modalità e tempi concordati con il dirigente.
In allegato il testo completo del parere dell’ARAN.