L’elenco delle specialità farmaceutiche rimborsabili dall’Istituto viene ampliato con otto nuovi preparati e/o farmaci, secondo quanto stabilito dalla circolare n. 9 del 17 marzo 2016. Ai fini del rimborso, restano invariate le modalità definite nella circolare n. 30 del 4 giugno 2014.
In particolare, il nuovo elenco modifica la voce 14 ampliandone le caratteristiche e introduce otto nuovi preparati e/o farmaci, con l’assegnazione dei rispettivi nuovi codici INAIL (da 30 a 37). Per una più agevole consultazione dei farmaci, l’elenco è stato predisposto, oltre che in ordine di “codice INAIL”, anche in ordine alfabetico. Ai fini del rimborso delle spese sostenute dagli assicurati per l’acquisto dei farmaci indicati nell’allegato n.1 alla presente circolare, è stato aggiornato anche il modulo predisposto per la richiesta da parte dell’assicurato (allegato 2); resta invariato il flusso procedurale definito nella circolare n. 30/2014 per l’istruttoria delle richieste, nonché la modulistica relativa ai provvedimenti in esito alla stessa.
Le presenti disposizioni si applicano, a prescindere dalla data dell’evento, alle richieste di rimborsi per farmaci prescritti e acquistati a decorrere dal 13 novembre 20121 , a oggi in istruttoria o pervenute a far data dalla pubblicazione della presente circolare. Si fa, infine, presente che sono in corso le implementazioni della procedura informatica per l’aggiornamento dell’elenco dei farmaci rimborsabili.
Nella stessa circolare, con riferimento al principio della necessarietà delle prestazioni curative e nel rispetto del limite degli oneri che l’Istituto può sostenere per erogare le prestazioni stesse, sono state elencate le specialità farmaceutiche rimborsabili limitatamente al periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro, al fine di dare priorità a quelle necessarie in fase acuta per una più pronta guarigione degli assicurati.
Inoltre, è stato previsto che, nell’ipotesi in cui fossero stati accertati margini di miglioramento in termini di risorse disponibili, il rimborso delle spese sostenute dagli assicurati per le suddette cure sarebbe stato esteso anche ad altri farmaci, ritenuti necessari al miglioramento dello stato psico-fisico degli infortunati e dei tecnopatici.
Sulla base di tali disposizioni, dopo un periodo di sperimentazione, con circolare n. 30 del 4 giugno 2014, si è proceduto a una prima revisione e ampliamento delle specialità farmaceutiche rimborsabili e all’estensione del diritto al rimborso dei farmaci, oltre che durante il periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro, anche successivamente alla stabilizzazione dei postumi.