Arrivano i primi chiarimenti del dipartimento della Funzione pubblica: la nota 3550/2017 fornisce le istruzioni operative sulla scelta dei membri degli OIV (Organismi di valutazione) e sulle procedure da utilizzare da ora in poi.
Con la pubblicazione sul Portale della performance del Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016, adottato ai sensi dell’articolo 6, commi 3 e 4, del d.P.R. 9 maggio 2016, n. 105, recante l’istituzione dell’Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance (OIV) di cui all’art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si è conclusa la fase transitoria di cui alla nota circolare n. 37249 del 14 luglio 2016.
Ne consegue che a decorrere dalla predetta data:
– il Dipartimento della funzione pubblica non rilascia più il parere per la nomina degli OIV secondo la previgente disciplina di cui articolo 14, comma 3, del citato d.lgs. n. 150 del 2009;
– l’iscrizione nell’Elenco nazionale è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina degli Organismi indipendenti di valutazione, presso le amministrazioni individuate dall’articolo l , comma 2, del citato D.M del 2 dicembre 2016 ovvero amministrazioni, agenzie ed enti statali, anche a ordinamento autonomo. Le stesse amministrazioni pubblicano gli avvisi di selezione comparativa e irelativi esiti sul Portale della performance del Dipartimento della funzione pubblica (art. 7, comma 5, del citato DM);
– le amministrazioni diverse da quelle individuate dall’articolo 1, comma 2, del citato D.M del 2 dicembre 2016 valutano, nell’ambito della propria autonomia e secondo i rispettivi ordinamenti, se richiedere il requisito dell’iscrizione nell’Elenco nazionale, quale condizione per la nomina dei componenti del proprio OIV secondo il sistema di cui al d.lgs.n. 150/2009, aderendo conseguentemente alla disciplina del d.P.R. n. 105/2016 e dello stesso D.M 2 dicembre 2016.