nomina-commissione-concorsi-pubbliciEcco alcuni chiarimenti in merito alla nomina della commissione dei Concorsi Pubblici in una risposta ad un Ente a cura del Dottor Andrea Bufarale.


Questo Ministero sta procedendo alla nomina di una commissione di concorso pubblico. Un dipendente individuato quale commissario ci ha comunicato che tra i suoi “amici” sui social c’è un candidato specificando che con lo stesso non vi è alcuna frequentazione. Il dipendente deve comunque astenersi dal partecipare alla commissione?

a cura di Andrea Bufarale

Nomina Commissione Concorsi Pubblici

Il caso proposto, ovvero quello di un’amicizia virtuale, è sicuramente una delle nuove casistiche che la giurisprudenza si troverà ad affrontare nei prossimi anni in caso di mancato intervento regolatorio da parte del legislatore.

Infatti, tale assunto, non trova attualmente copertura normativa in quanto alle commissioni esaminatrici, al fine di valutare la necessità di astensione o meno (al fine del rispetto dell’imparzialità del giudizio) si applica l’art. 51 c.p.c., che disciplina l’astensione del giudice (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. Stato, sez. V, 7 ottobre 2002, n. 5279; Cons. Stato, sez. IV, 12 maggio 2008, n. 2188 e Cons. Stato Sez. VI, 8 maggio 2001, n. 2589).

L’art. 51, primo comma, c.p.c., prevede infatti che il giudice ha il dovere di astenersi nei seguenti casi:

  • se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
  • se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
  • se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
  • se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
  • se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un’associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

Il secondo comma dello stesso art. 51 c.p.c. dispone, infine, che il giudice ha la facoltà di richiedere al capo dell’ufficio l’autorizzazione ad astenersi in ogni altro caso in cui ravvisi gravi ragioni di convenienza.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato è stata costante nel corso degli anni nel ritenere che “le cause d’incompatibilità sancite dall’art. 51 c.p.c., estensibili, in omaggio al principio costituzionale di imparzialità, a tutti i campi dell’azione amministrativa (…) rivestono carattere tassativo e, come tali, sfuggono ad ogni tentativo di estensione analogica, stante l’esigenza di assicurare la certezza dell’azione amministrativa” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 30 luglio 2013, n. 4015, e le altre sentenze ivi citate).

In definitiva, affinché sussista l’obbligo di astensione deve essere dimostrata l’esistenza di un rapporto di lavoro o professionale stabile con la presenza di interessi economici; ovvero di un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità (anche alla luce delle indicazioni fornite dalla Del. 15 gennaio 2020, n. 25 dell’Anac).

Nel caso di specie, per ciò che concerne la forma dell’amicizia virtuale, in una recente sentenza (14 aprile 2022, n. 2849) il Consiglio di Stato, sezione VII, ha avuto modo di precisare che “Gli scatti fotografici postati sui social media rappresentano singoli episodi e non invece una situazione di abitualità”.

Nel caso affrontato, i rapporti non di semplice conoscenza, ma di amicizia, frequentazione e confidenza venivano desunti da una serie di foto presenti, appunto, sul social network facebook, quali la foto dove tizia abbraccia caio; la foto che ritrae l’aperitivo con la candidata tizia e il commissario caio (che beve il caffè); la foto che ritrae persone in piedi delle quali caio al centro e tizia a destra (con cravatta scura).

I Giudici amministrativi hanno pertanto ritenuto che anche gli scatti fotografici inseriti nel contesto social non valgano a provare la commensalità abituale di cui all’art. 51 c.p.c.

In conclusione, riteniamo che la semplice “amicizia social” tra il candidato al concorso e il componente della commissione esaminatrice non è elemento, di per sé, sufficiente ad integrare la causa di astensione riconducibile alla commensalità, mancando il requisito dell’abitualità.

Al pari, le immagini ivi “postate” non costituiscono prova della commensalità e, quindi, elemento generatore dell’obbligo di astensione, se non siano in grado di “raccontare” la richiesta abitualità.

Le novità nei Concorsi Pubblici

Si ricorda che il mondo dei concorsi pubblici è stato recentemente rinnovato dall’introduzione di nuove regole, da parte del Ministero della Pubblica Amministrazione.

Un decreto da poco approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, andrà a sostituire il Dpr 487 del 1994, punto di riferimento, fino ad oggi, per i concorsi pubblici.

Dalla digitalizzazione alla pubblicazione dei bandi, sono diverse le novità: maggiori informazioni sono disponibili in questo approfondimento.

 


Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]