Chi fruisce dell’assegno Naspi (ma anche dell’Aspi) deve prestazione attenzione alla data di pensionamento. Il decreto legislativo sugli ammortizzatori sociali (Dlgs 22/2015), che ha introdotto il nuovo ammortizzatore sociale con riferimento agli eventi di disoccupazione involontaria avvenuti dal 1° maggio 2015, conferma tra le cause di decadenza dall’assegno di disoccupazione la maturazione di un diritto a pensione. Si tratta di una regola nota che ribadisce il contenuto della Circolare Inps 180/2014 e della legge 92/2012 con riferimento alle precedenti prestazioni di disoccupazione Aspi e miniAspi.
Il nuovo assegno mutua in pratica gli stessi limiti di durata degli assegni previgenti (Aspi e Mini-Aspi). Con la conseguenza che la maturazione dei requisiti per una pensione (qualunque tipo, vecchiaia o anticipata) farà decadere dalla prestazione di disoccupazione indipendentemente dalla circostanza che il lavoratore presenti o meno la domanda di pensione ed acceda quindi al trattamento previdenziale.
Occhio dunque alle date. L’assegno Naspi cesserà dal primo giorno del mese successivo al compimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia oppure al perfezionamento dei requisiti per la pensione anticipata. Ad esempio un lavoratore che matura i 66 anni e 3 mesi a dicembre 2015 vedrà dal 1° gennaio 2016 sospeso l’assegno di disoccupazione. Sarà sua premura, quindi, effettuare domanda di pensione in tempo utile per non restare con un vuoto economico.
La decurtazione stabilisce la durata del sussidio. Stessa situazione vale per la pensione anticipata. Con una precisazione però che deriva dalle indicazioni dell’Inps nella Circolare 180. La decadenza dell’assegno di disoccupazione opera, infatti, solo qualora il lavoratore non veda applicarsi la penalizzazione dell’1-2% sull’assegno previdenziale. Quindi al perfezionamento del 62° anno di età. Tuttavia poiché la legge Stabilita’ dello scorso anno (legge 190/2014) ha introdotto una sospensione della penalizzazione, senza riserve, dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2017, sino a tale data la decadenza opererà sempre anche in caso di pensionamento prima dei 62 anni d’età.
Dal 1° gennaio 2018, invece, la decadenza tornerà ad operare solo al perfezionamento del 62° anno, ovvero, qualora il soggetto faccia domanda di pensionamento, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata domanda di pensione prima dei 62 anni d’età.
La decadenza dal nuovo assegno si verificherà anche nei confronti di chi acquisisce il diritto all’assegno ordinario di invalidità; in quest’ultimo caso, tuttavia, viene fatto salvo il diritto del lavoratore di optare per la Naspi sino alla sua scadenza naturale.
Gli altri casi di decadenza. Si ricorda che si perde il diritto alla prestazione anche nel caso in cui la domanda telematica, tesa a ottenere la liquidazione in unica soluzione dell’indennità (incentivo all’autoimprenditorialità), sia inoltrata oltre i 30 giorni dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o da quella di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. Altresì è previsto che il lavoratore perda il diritto a ricevere la Naspi se viene meno lo stato di disoccupazione; se violano le regole di condizionalità o se inizia un’attività di lavoro subordinato, autonomo o in forma di impresa individuale senza darne comunicazione all’Inps.