Il Dipartimento della Funzione Pubblica, in un recentissimo parere emesso nei giorni scorsi, si sofferma nuovamente sulla Monetizzazione delle Ferie non godute nel Pubblico Impiego.
La Funzione Pubblica fa riferimento alla nota con cui si richiede un parere circa la possibilità di monetizzare le ferie non godute da due dipendenti in vista del loro collocamento a riposo.
In particolare, nel quesito viene rappresentato il caso di due titolari di posizione organizzativa, l’uno responsabile dei Servizi demografici e l’altro del Settore personale, che, per diverse ed improcrastinabili esigenze di servizio, non hanno potuto godere delle ferie maturate.
Ferie arretrate e non godute Dipendenti Pubblici: si perdono oppure no?
Monetizzazione Ferie non godute Pubblico Impiego: ultime novità
Per la Funzione Pubblica l’interpretazione formulata già nel parere n. 40033 dell’8 ottobre 2012 si fonda sulla norma per cui risulterebbero escluse dal divieto di pagamento di trattamenti economici sostitutivi solo quelle cause estintive del rapporto di lavoro indipendenti:
- sia dalla volontà del dipendente
- che dalla capacità organizzativa del datore di lavoro.
Infatti, la disposizione in argomento, inserita in un testo normativo recante misure di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica, tende a limitare le ipotesi di monetizzazione delle ferie, soprattutto allorquando la mancata fruizione sia dipesa dall’assenza di programmazione e di controlli da parte delle amministrazioni, anche relativamente al mancato rispetto delle clausole previste dalla disciplina negoziale sul tema del riporto delle ferie non fruite nell’annualità successiva.
Pertanto, con riguardo alle circostanze esposte, pur prendendo atto dell’esigenza ravvisata da codesta amministrazione di concedere ai dipendenti in argomento un riconoscimento per la solerzia dimostrata, non si ritiene applicabile l’ipotesi di monetizzazione del periodo di ferie non utilizzato, non potendosi assentire deroghe non previste dalla legge, neanche laddove si tratti di amministrazioni di minore dimensione organizzativa.
Peraltro, in base a quanto rappresentato nell’istanza in relazione ad uno dei due casi di che trattasi, risulterebbe che il dipendente sarà in servizio fino al 31 marzo del prossimo anno, potendosi, quindi, ancora ipotizzare una programmata fruizione delle ferie pregresse ovvero dei giorni che maturerà fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Il testo completo del Parere
A questo link potete consultare il testo completo del Parere.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it