mobilita-pubblico-impiego-prima-dei-concorsiCon il Decreto Concretezza ci sono novità sulla mobilità nel Pubblico Impiego prima dei Concorsi: non sarà più necessario espletare le Mobilità in maniera propedeutica rispetto ai concorsi.


La legge 56/2019 (cd. Legge concretezza) porta una ventata di aria nuova per le pubbliche amministrazioni. Soprattutto per quanto riguarda assunzioni e procedure concorsuali.

L’art. 3 introduce misure per accelerare le assunzioni ed il ricambio generazionale, nel solco già previsto dalla legge di bilancio, dal D.L. 4/2019 e dal decreto crescita. In attesa dei provvedimenti attuativi le Pa possono procedere, fin da subito ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Nel limite corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente.

E’ inoltre consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale di cinque anni.

Mobilità nel Pubblico Impiego prima dei Concorsi

Fino ad ora l’istituto della mobilità era disciplinato all’art. 30 del d.lgs. 165 del 2001.

Il quale, nel prevedere la possibilità per le amministrazioni di ricoprire posti vacanti mediante il passaggio diretto di dipendenti che abbiano già ricoperto il posto (es. distacco o comando) o che abbiano comunque già conseguito la stessa qualifica presso altra amministrazione, obbligava le medesime ad attivare le procedure di mobilità prima di espletare un concorso pubblico.

La disposizione chiariva, inoltre, che le amministrazioni dovevano, in via preliminare, provvedere all’immissione in ruolo di quei dipendenti che, prestando servizio in posizione di comando o di fuori ruolo, avessero fatto domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui si trovano effettivamente a svolgere la propria attività lavorativa

Come recita l’art. 3 al comma 8: “Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione”:

Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

Quindi la vecchia normativa adesso è sostituita dalla nuova.