mobbingIl Mobbing sui colleghi non esclude responsabilità gerarchica. Una recente Sentenza espone chiarimenti per il Pubblico Impiego, sia degli Enti Locali che del comparto Scuola.


Un lavoratore dipendente di un Comune lombardo agiva in giudizio per chiedere il risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale asseritamente derivante da una condotta vessatoria posta in essere dall’Ente da cui dipendeva.

 

In qualità di agente di polizia locale sino al licenziamento (intimato per superamento del periodo di comporto), aveva lamentato di avere subito atti e comportamenti ostili, vessatori e di persecuzione psicologica da parte dei colleghi (c.d. mobbing orizzontale) e dei superiori gerarchici (c.d. mobbing verticale).

 

La Cassazione Civile Sez. Lav., 16 ottobre 2017, n. 24358 però con una Sentenzarespinge il ricorso condannando anche il ricorrente a 3 mila euro di spese legali ribadendo principi che oramai possiamo definire come dogmi. “L’illecito del datore di lavoro nei confronti del lavoratore che integra il c.d. “mobbing” e che rappresenta una violazione dell’obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore dall’art. 2087 c.c. consiste nell’osservanza di una condotta protratta nel tempo e consistente nel compimento di una pluralità di atti (giuridici o meramente materiali, ed, eventualmente, anche leciti) con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all’emarginazione del dipendente”.

 

Se l’elemento oggettivo richiesto dal c.d. mobbing è costituito dalla pluralità e sistematicità delle condotte, il carattere sporadico ed estremamente diluito nel tempo degli episodi denunciati, nessuno dei quali avente autonoma portata lesiva, esclude in radice la configurabilità della fattispecie.

 

La Cassazione si sofferma anche sul mobbing compiuto dai propri colleghi: “ quanto all’orientamento di legittimità, condiviso anche da questo Collegio, secondo cui la circostanza che la condotta di mobbing provenga da un altro dipendente posto in posizione di supremazia gerarchica o da colleghi non vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro – su cui incombono gli obblighi ex art. 2049 c.c. – ove questi sia rimasto colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo e dall’obbligo di vigilanza (cfr. ex plurimis, Cass. 22858 del 2008, n. 18093 del 2013)