Mansioni superiori Pubblico Impiego 2019: quali sono le differenze rispetto al settore privato? Ci sono benefici spettanti al lavoratore dipendente pubblico?
Mansioni superiori Pubblico Impiego 2019: ecco alcuni utilissimi chiarimenti. Il diritto alla retribuzione o ad eventuali promozioni vale anche per il lavoratore pubblico? O è un’esclusiva del dipendente privato?
Mansioni Superiori Pubblico Impiego 2019
Norma di riferimento nel settore pubblico è l’art. 52 T.U., nella versione, oggi, risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 62, d.lgs. 150/2009 che, rubricato « disciplina delle mansioni », dà vita ad un sistema di disciplina che, concorsualmente alla contrattazione collettiva di competenza, rappresenta l’unico referente per ogni questione concernente le mansioni superiori pubblico impiego 2019.
Infatti, le ipotesi legittimanti il conferimento al lavoratore di mansioni superiori sono quelle indicate espressamente nell’art.8 del CCNL del 14.9.2000 e nel già citato ’art.52 del D.Lgs.n.165/2001.
Tra queste vi è anche quella della vacanza del posto di organico.
L’assegnazione deve tuttavia avere carattere temporaneo.
L’art.8 del CCNL del 14.9.2000 stabilisce infatti la durata massima dell’assegnazione a mansioni superiori del lavoratore per ciascuna delle ipotesi considerate.
Nel caso della copertura del posto vacante, l’assegnazione può aver luogo per una durata di sei mesi prorogabile per altri sei mesi solo qualora siano state già avviate le procedure per la copertura del posto vacante.
Attenzione: questa normativa stabilisce che la retribuzione possa ovviamente essere quella considerata per la mansione superiore.
Tuttavia, l’esercizio di mansioni superiori da parte del pubblico impiegato non attribuisce il diritto alla promozione automatica.
Questo perché, come detto, la Costituzione impone il pubblico concorso per tutti gli avanzamenti di carriera.
Nel rapporto di pubblico impiego, concorrono infatti principi di pari rilevanza costituzionale, quali quelli previsti dall’art. 98 Cost. (che, nel disporre che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione, vieta che la valutazione del rapporto di pubblico impiego sia ridotta alla pura logica del rapporto di scambio).
Infine, sempre sulla base della disciplina dell’art.52 del D.Lgs.n.165/2001, l’assegnazione del lavoratore a mansioni superiori sembra configurarsi come manifestazione di un potere esercitabile in via unilaterale del datore di lavoro pubblico.