maggiore-anzianita-anagrafica-progressioni-verticaliLa sentenza del TAR della Sicilia, Sezione Seconda, numero 1845/2024, ha evidenziato l’illegittimità del principio della maggiore anzianità anagrafica come criterio di preferenza in caso di ex aequo in graduatoria per le progressioni verticali.


Nella controversia esaminata dai giudici amministrativi siciliani il ricorrente aveva presentato un reclamo riguardante diverse disposizioni, tra cui il regolamento relativo alle progressioni verticali, il bando di selezione e alcune determinazioni relative alla procedura stessa di progressione verticale del personale interno.

La sua contestazione era basata sull’interpretazione dell’articolo 3, comma 7, della legge n. 127/1997, modificata dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 191 del 1998. Questa norma stabilirebbe che, in caso di punteggi paritetici, dovrebbe essere preferito il candidato più giovane tra i due.

Tuttavia, nonostante questa disposizione legislativa, l’Amministrazione aveva adottato un criterio di preferenza diverso, basato al contrario proprio sull’anzianità anagrafica. Questo significava che, in caso di parità di punteggio, veniva privilegiato il candidato con l’anzianità anagrafica più elevata anziché quello più giovane.

Il ricorrente sosteneva che questa interpretazione e applicazione della legge da parte dell’Amministrazione fosse errata e violasse i principi stabiliti dalla normativa in vigore.

Pertanto, ha presentato il ricorso al TAR della Sicilia, Sezione Seconda, per ottenere una revisione delle decisioni prese dall’Amministrazione in base a questo criterio di preferenza.

La maggiore anzianità anagrafica non basta per le progressioni verticali

La decisione del TAR della Sicilia, Sezione Seconda, si basa su diverse considerazioni di natura giuridica e pratica, sintetizzate qui di seguito:

  1. Principio di valorizzazione del merito e della competenza: Il TAR ha sottolineato che, nonostante le progressioni verticali abbiano una natura diversa rispetto ai concorsi pubblici, rimane valido il principio fondamentale della valorizzazione del merito e della competenza del personale interno. Questo significa che, al di là del mero criterio dell’anzianità, è essenziale considerare le qualità professionali e il merito dei candidati per garantire una selezione basata sulle reali capacità e competenze.
  2. Inadeguatezza del criterio dell’anzianità anagrafica: Il TAR ha argomentato che il criterio della maggiore anzianità anagrafica non è adeguato ai fini della valorizzazione delle qualità professionali e del merito. L’esperienza lavorativa, sebbene importante, non è l’unico indicatore delle capacità di un individuo. Al contrario, la valutazione delle qualità professionali, delle competenze acquisite e del contributo effettivo alla missione dell’ente dovrebbero essere considerate in modo più completo ed equo.
  3. Applicabilità dell’art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997: Il TAR ha confermato che l’articolo 3, comma 7, della legge n. 127/1997, come modificato dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 191 del 1998, si applica anche alle progressioni verticali. Questa disposizione stabilisce che in caso di parità di punteggio tra i candidati, dovrebbe essere preferito il candidato più giovane. Questo principio mira a favorire l’ingresso di nuove risorse giovani e dinamiche, contribuendo così al rinnovamento e alla vitalità dell’organizzazione.
  4. Accoglimento del ricorso e annullamento degli atti impugnati: Alla luce di queste considerazioni, il TAR ha accolto il ricorso del candidato e ha annullato la parte degli atti impugnati che prevedeva il criterio della maggiore anzianità anagrafica come principio di preferenza in graduatoria. Ciò significa che l’Amministrazione sarà tenuta a riconsiderare le selezioni e adottare criteri più adeguati e rispettosi dei principi di merito e di valorizzazione delle qualità professionali.

Quindi in conclusione la sentenza evidenzia come siano prioritarie nel meccanismo delle progressioni altre vie rispetto a quella dell’anzianità anagrafica, che come visto non basta ad assicurare al candidato questo “privilegio”.

Il testo della sentenza

Qui il documento completo.


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it