L’Inps riepiloga le norme che regolano le prestazioni previdenziali erogabili nei confronti dei lavoratori dello spettacolo iscritti al soppresso Enpals. L’Inps riepiloga le modalità di accesso alla pensione per i lavoratori appartenenti al fondo spettacolo, la cui gestione è passata, dopo la riforma fornero, dall’Enpals all’Inps. Il fondo, sostitutivo dell’assicurazione generale obbligatoria, mantiene ancora oggi in vigore una serie di specificità sia per quanto riguarda la determinazione dell’assegno pensionistico sia, soprattutto, per quanto riguarda l’età di uscita che vede requisiti differenziati rispetto all’AGO.
Dal 1997 questo comparto è distinto in tre diversi gruppi: il Gruppo A che riguarda coloro che prestano a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli. Tale categoria di lavoratori si caratterizza per essere titolare di rapporti di lavoro brevi, discontinui, con situazioni contributive che, spesso, non consentono l’accesso alle prestazioni pur in presenza di attività svolta per lunghi periodi con caratteri di professionalità. Il Gruppo B che coinvolge coloro che prestano a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi del Gruppo A. Diversamente dalla precedente categoria, questi lavoratori sono titolari di rapporti di lavoro stagionali e principalmente non collegati con la produzione e la realizzazione di spettacolo. Infine il Gruppo C che riguarda tutti gli altri lavoratori assunti a tempo indeterminato. Trattasi di rapporti assimilabili a quelli degli altri lavoratori dipendenti e pertanto non si ipotizzano particolari difficoltà per l’applicazione delle innovazioni volte all’armonizzazione della normativa previdenziale speciale con quella in vigore presso l’AGO.
Il requisito dell’annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni previdenziali si considera soddisfatto con riferimento a: 120 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo A; 260 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo B; 312 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo C.
I requisiti per la pensione Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia l’Inps ricorda che l’età di uscita è differenziata a seconda del tipo di lavoro svolto dagli iscritti. Ad esempio i ballerini e tersicorei possono conseguire la pensione a partire da 46 anni e 7 mesi, età che sale a 61 anni e 7 mesi (58 anni e 7 mesi le donne) per il Gruppo Cantanti, artisti lirici ed orchestrali, e a 64 anni e 7 mesi (61 anni e 7 mesi le donne) per gli attori. Mentre per tutti gli altri iscritti l’età è ancorata a quella vigente nell’AGO (66 anni e 7 mesi gli uomini e 65 anni e 7 mesi le donne). In alternativa è possibile conseguire la pensione anticipata al perfezionamento di 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne). Chi invece è nel sistema contributivo (cioè non è in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995) mantiene la possibilità di uscire alle stesse regole e condizioni previste per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria di recente riviste dalla Legge Fornero del 2011.
Oltre alla pensione anticipata e di vecchiaia il Fondo lavoratori dello spettacolo riconosce l’assegno ordinario di invalidità, la pensione di inabilità a cui si aggiunge la pensione di invalidita’ specifica che può essere riconosciuta in seguito all’accertamento di uno stato di invalidità permanente ed assoluto nell’esercizio dell’attività abituale e prevalente; 30 anni di età anagrafica; 5 anni di assicurazione e 600 contributi giornalieri dei quali almeno 120 nel triennio precedente la domanda di pensione.
Di grande rilevanza l’Inps riconosce la possibilità di ottenere la pensione supplementare agli iscritti titolari di una pensione a carico di una forma di previdenza obbligatoria sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell’assicurazione generale obbligatoria. Si tratta di una apertura importante a cui si è arrivati tramite una interpretazione estensiva della normativa vigente nell’AGO cui diverse norme che regolano la gestione dell’Ex fondo Enpals rinviano. E che consentirà di valorizzare gli spezzoni contributivi presenti in questa gestione a coloro che abbiano conseguito una pensione principale a carico ad esempio dell’AGO (anche nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi ma non nella gestione separata) o degli altri fondi esclusivi o sostitutivi dell’AGO (si pensi ad esempio al pubblico impiego).
Calcolo della Pensione. L’Inps ricorda, infine, che il sistema di calcolo è stato influenzato dalla Riforma Dini nel 1995 e dalla Riforma Fornero nel 2011. Gli iscritti in possesso di più di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 possono vantare l’applicazione del sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011; per gli altri il sistema retributivo si applica sino al 31 dicembre 1995; gli iscritti dopo il 1995 hanno la pensione determinata solo con il sistema contributivo. Particolari vantaggi sono riconosciuti alle quote retributive della pensione accreditate sino al 31 dicembre 1992 in quanto la pensione a carico della gestione veniva determinata sulla base di una quota unica di pensione e la retribuzione giornaliera pensionabile era costituita dalla media aritmetica delle 540 retribuzioni giornaliere più elevate tra quelle soggette a contribuzione effettiva in costanza di lavoro e quelle relative alla contribuzione figurativa, entro il limite del massimale di retribuzione giornaliera.
Il massimale di retribuzione giornaliera pensionabile è, per il 2016, pari a €230,40, mentre il massimale contributivo imponibile è, sempre nel 2016, pari a €731. Le quote retributive eccedenti il tetto della retribuzione pensionabile giornaliera non possono essere valorizzate ai fini del calcolo della pensione. Ciò significa, di fatto, che la contribuzione relativa alle fasce di retribuzione eccedenti i 230,40 euro e fino al raggiungimento del massimale contributivo di €731 si traduce integralmente in contributo di solidarietà. A ciò si aggiunge un ulteriore contributo di solidarietà del 5% versato sulla parte di retribuzione eccedente il sopraindicato tetto imponibile di €731.