L’obbligo di reperibilità per la visita fiscale vale anche in caso di assenza per malattia dovuta a infortunio sul lavoro?
In caso di assenza dal lavoro per malattia il dipendente (privato e pubblico) è obbligato a rispettare delle fasce orarie, giorni lavorativi e festivi compresi, entro le quali possono essere effettuate, su richiesta del datore di lavoro o d’ufficio da parte dell’Inps, delle visite di controllo medico.
Maggiori informazioni sugli orari di reperibilità per il 2023 sono disponibili qui.
I lavoratori dipendenti devono ovviamente necessariamente conoscere le regole relative a questi orari per evitare di risultare assenti senza giustificazioni valide e incorrere in sanzioni pecuniarie e/o disciplinari da parte della propria amministrazione o del proprio datore di lavoro.
Ma cosa accade nei casi di infortunio sul lavoro? Il dipendente è tenuto anche in questi casi a rispettare gli obblighi di reperibilità? Oppure ne è dispensato?
Infortunio sul lavoro e visita fiscale: quali regole?
Bisogna fare una precisazione molto importante in questo senso.
Dal 1° settembre 2017 infatti è entrato in vigore il Polo unico per le visite fiscali che attribuisce all’INPS la competenza esclusiva ad effettuare Visite Mediche di Controllo (VMC) sia su richiesta dei datori di lavoro (pubblici e privati) sia d’ufficio.
I datori di lavoro privati e le pubbliche amministrazioni possono pertanto richiedere la visita medica di controllo dello stato di salute dei propri dipendenti in malattia attraverso il servizio online dedicato dall’Istituto di Previdenza.
Quindi essendo l’INPS a doversi occupare della visita fiscale, l’ambito dell’infortunio ricade tra le sue competenze oppure no?
Ed è qui che praticamente possiamo rispondere con certezza alla domanda che ci siamo posti in questo articolo: l’Inps non svolge alcuna visita fiscale in caso di infortunio o malattia professionale poichè questo sono materie di gestione esclusiva dell’Inail.
Ma quindi il lavoratore risulta esonerato dall’obbligo di reperibilità in generale? Non è proprio così.
L’Inail (Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) infatti in genere non effettua visite a domicilio: tuttavia ha la piena facoltà di convocare il lavoratore infortunato a visita, tramite l’invio di una cartolina di convocazione.
Ai sensi dell’articolo 87 del Dpr n. 1124/1965, quest’ultimo deve sottoporsi in modo obbligatorio alle visite di controllo e “non può, senza giustificato motivo, rifiutare di sottoporsi alle cure mediche e chirurgiche che l’Istituto assicuratore ritenga necessarie”.
Visita a domicilio: dipende dal proprio CCNL
Attenzione però poiché la visita a domicilio non è comunque del tutto impossibile: i CCNL, in autonomia, possono prevedere l’obbligo di reperibilità nelle fasce orarie anche per le assenze dei lavoratori dovute a infortunio o a malattia professionale.
Il mancato rispetto di tale obbligo, se accertato dai medici ASL o INPS, autorizza il datore di lavoro ad applicare la sanzione disciplinare, eventualmente prevista dal CCNL. Però non comporta la perdita delle indennità INAIL da parte del lavoratore.
Quindi per “stare tranquilli” occorre sempre fare riferimento al contratto riservato al comparto di appartenenza del lavoratore, così da evitare qualsiasi spacevole conseguenza.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it