salariL’Inps detta le istruzioni che regolano il Fondo di Integrazione Salariale che ha sostituito, con il Jobs Act, dal 1° gennaio 2016 il Fondo di solidarietà residuale. Decolla la cd. solidarietà residuale. L’Inps ha infatti pubblicato la Circolare esplicativa sulle prestazioni e i destinatari del fondo di integrazione salariale, strumento previsto dal Dlgs 148/2015 destinato ad estendere le tutele per il sostegno al reddito nei confronti dei lavoratori dipendenti di imprese non soggette alla disciplina della cassa integrazione ordinaria e straordinaria appartenenti a settori nel cui ambito non sono stati stipulati accordi per l’attivazione di un fondo di solidarietà bilaterale e di un fondo di solidarietà bilaterale alternativo.

 

L’Inps parte con la precisazione che il FIS è la naturale evoluzione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, del fondo di solidarietà residuale. A parte il cambio della denominazione l’aspetto piu’ importante della nuova disciplina è l’estensione del perimetro delle prestazioni erogate dal Fondo. Lo strumento infatti garantisce prestazione di integrazione salariale anche ai datori di lavoro, anche non organizzati in forma di impresa (come ad esempio gli studi professionali) che occupano mediamente più di 5 dipendenti (prima, invece, rientravano nell’ambito di applicazione del fondo di solidarietà residuale i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti), a fronte del pagamento di un’aliquota dello 0,45% della retribuzione a partire dal 2016 (per le imprese oltre i 15 dipendenti, l’aliquota sarà dello 0,65%). Ai fini del raggiungimento di questa soglia dimensionale – da verificare mensilmente rispetto alla media occupazionale nel semestre precedente – vengono computati anche gli apprendisti, ma non i lavoratori con contratto di inserimento e reinserimento lavorativo.

 

I lavoratori destinatari della prestazione del Fondo sono quelli con contratto di lavoro subordinato, ricompresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.

 

Sul fronte delle prestazioni il Fondo di Integrazione Salariale provvede all’erogazione di una nuova prestazione economica, l’assegno di solidarietà nei confronti dei lavoratori che abbiano subito una riduzione dell’orario di lavoro presso le aziende destinatarie del Fondo. Si tratta di una integrazione salariale corrisposta – per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile – ai dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale o di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo: tale nuova prestazione sostituisce i contratti di solidarietà di tipo “B”, ossia quelli stipulati dalle imprese non rientranti nell’ambito di applicazione della CIGS. L’assegno di solidarietà, il cui importo è pari all’integrazione salariale ordinaria, potrà essere corrisposto a partire dagli eventi di sospensione o riduzione di lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016. Per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti l’assegno di solidarietà può essere corrisposto, invece, per eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 1° gennaio 2016.

 

Oltre all’assegno di solidarietà il Fondo garantisce l’assegno ordinario, una prestazione a sostegno del reddito ai dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro, posti in sospensione o riduzione di attività per le seguenti causali: a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, escluse le intemperie stagionali; b) situazioni temporanee di mercato; c) riorganizzazione aziendale; d) crisi aziendale, ad esclusione dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa.

 

Entrambe le prestazioni danno diritto all’accredito della contribuzione figurativa, dunque sono utili sia alla misura che al diritto della pensione (sia della pensione di vecchiaia che della pensione anticipata). La determinazione della misura dell’accredito figurativo viene effettuata sulla base delle normali regole in materia come indicate nell’articolo 8 della legge 155/1981. Pertanto, il valore retributivo da considerare per il calcolo “è pari all’importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l’evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi”.