Ferie non godute per malattia, sono monetizzabili: il Tar Sardegna con la sentenza n. 211/2019 si pronuncia in maniera incisiva sulla materia.
Nel caso specifico, il collocamento a riposo del dipendente è stato preceduto da un lungo periodo di malattia. A seguito degli accertamenti sanitari della Commissione Medico ospedaliera era stato dichiarato permanentemente non idoneo al servizio.
Dopo la rinuncia al transito in altre amministrazioni dello Stato, il ricorrente è stato dispensato dal servizio per infermità e collocato a riposo.
Gli è stata quindi preclusa la possibilità di godere di un periodo di ferie pari a complessivi 147 giorni. Il ricorrente ha presentato apposita istanza volta a ottenere la monetizzazione del periodo di ferie non goduto.
La difesa del ricorrente afferma, in sintesi, che ciascuna delle disposizioni richiamate dall’amministrazione, in assenza di una lettura costituzionalmente orientata, va in conflitto con il principio della indisponibilità del diritto alle ferie sancito nell’art. 36, ultimo comma, della Costituzione.
Decurtazione Malattia Dipendenti Pubblici, in quali casi è prevista?
La monetizzazione delle ferie
Il diritto costituzionale indisponibile ad un periodo annuale di ferie retribuito, connotato, al pari del diritto al riposo settimanale, dal requisito dell’irrinunciabilità, rinviene il proprio fondamento giuridico tanto nell’interesse, meramente privatistico, comune ad entrambe le parti del rapporto, di conservare le energie fisiche del lavoratore al fine di una più razionale utilizzazione delle stesse, quanto nell’interesse, eminentemente pubblico, alla tutela della persona del lavoratore.
Venendo alla questione della monetizzazione delle ferie occorre rilevare che ha avuto modo di pronunciarsi recentemente il Consiglio di Stato affermando che:
“il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute dal pubblico dipendente, anche in mancanza di una norma espressa che preveda la relativa indennità, discende direttamente dallo stesso mancato godimento delle ferie, in armonia con l’art. 36 Cost., quando sia certo che tale vicenda non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia a lui comunque imputabile, e dunque anche in caso di cessazione dal servizio per infermità; ciò in quanto il carattere indisponibile del diritto alle ferie non esclude l’obbligo della stessa Amministrazione di corrispondere il predetto compenso per le prestazioni effettivamente rese, non essendo logico far discendere da una violazione imputabile all’Amministrazione il venir meno del diritto all’equivalente pecuniario della prestazione effettuata; analoga conclusione deve trarsi ove le ferie non siano state fruite per cessazione dal servizio per infermità” (Consiglio di Stato sez. IV, 13 marzo 2018, n.1580).
La decisione
In definitiva, il mancato godimento delle ferie, non imputabile all’interessato, non preclude di suo l’insorgenza del diritto alla percezione del compenso sostitutivo. Si tratta, infatti, di un diritto che per sua natura prescinde dal sinallagma prestazione lavorativa retribuzione che governa il rapporto di lavoro subordinato e non riceve, quindi, compressione in presenza di altra causa esonerativa dall’effettività del servizio.