Con decreto n.206 del 17 ottobre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2017, è entrato in vigore, dal 13 gennaio 2018, il nuovo regolamento sulle visite fiscali, e sulle modalità di accertamento delle assenze dal servizio. Sulle Fasce orarie malattia Pubblico Impiego, alcuni chiarimenti possono essere senz’altro utili.
Fasce orarie malattia Pubblico Impiego, alcuni chiarimenti.
Entrato in vigore il nuovo regolamento visite fiscali dipendenti pubblici che tiene conto del nuovo Polo Unico Inps. Una delle novità, in corso d’opera modificate da una recente Sentenza della Cassazione, è quella dell’illegittimità del licenziamento del dipendente per scarso rendimento a seguito di ripetute malattie.
Decurtazione Malattia Dipendenti Pubblici, in quali casi è prevista?
Fasce Orarie malattia pubblico Impiego
Le fasce orarie malattia del Pubblico Impiego sono intervalli di reperibilità obbligatoria che i lavoratori del Pubblico Impiego assenti per malattia devono rispettare. Al fine di consentire il controllo da parte della ASL e dell’Amministrazione Pubblica.
Il lavoratore che esce di casa, non rispettando gli obblighi di reperibilità, può incorrere in sanzioni e/o i provvedimenti disciplinari se non giustifica mediante prove certe e documentabili, certificato medico ed il motivo per cui ci si assenta.
Per gli Statali, Scuola, Insegnanti, Militari, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Asl, Enti Locali, le fasce sono:
- dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.
- Tali fasce di reperibilità malattia, durante la visita fiscale vanno rispettate sin dal primo giorno e sopratutto anche il sabato e domenica, festivi, Natale e Capodanno, Pasqua e feste patronali.
Esclusione dall’obbligo
Sono esclusi dall’obbligo di rispettare orari e fasce di reperibilità 2018 i dipendenti statali che si assentano per uno dei seguenti motivi:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Certificazione
Sull’assenza per malattia nello specifico, invece, è giustificata l’assenza per visita che produce incapacità lavorativa solo attraverso l’attestazione di presenza redatta dal medico. O dal personale amministrativo della struttura che ha svolto la visita, senza il certificato di malattia. Questo come riporta un recente correttivo al CCNL.
In altri termini, in caso di malattia il lavoratore fa pervenire in via telematica la certificazione attestante lo stato di salute. Incompatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa. Attraverso il proprio medico di famiglia o la struttura sanitaria in cui si trova in cura.
Il medico fiscale ha il compito, attraverso la visita presso il domicilio del lavoratore, di verificare la veridicità di quanto affermato nell’attestazione.