facoltà assunzionaliEcco la risposta della Corte dei Conti ad un quesito di un sindaco, riguardo il tema delle facoltà assunzionali. 


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicabilità dell’art. 33, c. 2, del d.l. 34/2019 (convertito in l. 59/2019), del D.M. 17 marzo 2020 e della Circolare attuativa n. 1374/2020 dell’8 giugno 2020, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzare dei correttivi nella determinazione del parametro concernente la capacità di spesa del personale dell’Ente “quale, per esempio, l’utilizzo del valore di spesa storico del triennio 2011/2013 quale limite massimo della stessa”.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 96/2022, che pubblichiamo, hanno dapprima ricordato che le disposizioni di cui all’art. 33, c. 2, del d.l. 34/2019, hanno innovato la disciplina concernente le facoltà di assunzione del personale a tempo indeterminato da parte dei comuni, introducendo un sistema flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, con conseguente superamento delle regole basate sul criterio del c.d. turn over.

La Corte richiama la nuova regola enunciata dal citato articolo:

“…i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione…”.

I magistrati contabili lombardi ribadiscono che tale parametro, dinamico nel tempo e ancorato alla dimensione del comune, costituisce il nuovo ed esclusivo criterio per la determinazione delle facoltà assunzionali di ciascun Ente limitatamente al personale a tempo indeterminato.

Il Collegio ricorda altresì che con il D.M. 17 marzo 2020, in attuazione delle disposizioni di cui al suindicato art. 33, c. 2, del d.l. 34/2019, per quanto di interesse:

  • sono state fornite le seguenti definizioni di spesa del personale e di entrate correnti;
  • sono state individuate le fasce demografiche e i relativi valori-soglia, le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, nonché i valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale.

Facoltà assunzionali: la posizione della Corte dei Conti

Ricostruito il quadro normativo di riferimento, la Corte dei Conti della Lombardia evidenzia che sia l’art. 33, c. 2, sopra citato che il correlato D.M. 17 marzo 2020, non prevedono alcuna discrezionalità dell’ente in merito alle modalità di calcolo del parametro delle spese del personale, stabilendo, in termini cogenti, che la sua determinazione deve includere gli “impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267…Omissis.”

In conclusione, secondo la deliberazione in commento:

“Il legislatore, per il tramite dell’art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 (convertito dalla legge n. 58/2019), ha predeterminato, già in sede normativa, senza alcun margine di discrezionalità in capo all’Ente, i parametri di riferimento e le relative modalità di calcolo (spese di personale /entrate correnti), strumentali all’individuazione, in considerazione della fascia demografica di appartenenza, della spesa di personale finanziariamente sostenibile. Il legislatore, quando ha ritenuto di prevedere una deroga alla regola generale in tema di facoltà assunzionali ha, espressamente, provveduto in tal senso, così come è avvenuto con l’art. 57, comma 3-septies, del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che sancisce la “neutralità” della spesa e dell’entrata relativa all’assunzione di personale etero-finanziata”.


Fonte: ALI - Autonomie Locali Italiane