Gli statali in esubero, tra cui alcune migliaia di lavoratori delle province, che utilizzeranno lo speciale scivolo per il pensionamento anticipato in deroga alla Legge Fornero (ai sensi del decreto legge sulla spending review; articolo 2, comma 11 del Dl 95/2012) dovranno mettere in conto uno slittamento nella percezione dell’indennità di buonuscita di alcuni anni. Per tali lavoratori la legge citata prevede, infatti, che il pagamento dell’indennità si calcoli non piu’ a partire dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, come accade di regola, ma dalla data teorica in cui sarebbe stato maturato il diritto a pensione secondo le regole Fornero. In pratica l’anticipo dell’età pensionabile riconosciuto a questi lavoratori non potrà determinare un anticipo dell’indennità di buonuscita. Che sarà corrisposta come se questi lavoratori fossero usciti con le norme Fornero.
Comprendere queste regole, esposte nella Circolare Inps 79/2014, non è affatto semplice perchè sulla data di liquidazione del Tfs-Tfr incide anche: a) il tipo di prestazione pensionistica a cui si avrebbe diritto con le regole della Riforma Fornero e; b) se la pensione con le vecchie regole viene maturata entro o dopo il 31 dicembre 2013 (il termine di pagamento in caso di pensionamento per limite di età è di sei mesi se il predetto requisito pensionistico in deroga è stato conseguito entro il 31 dicembre 2013 e di 12 mesi se è conseguito dopo la stessa data).
Nello specifico il termine di pagamento sarà di 24 mesi qualora il soggetto maturi il diritto (teorico, cioè calcolato in base ai requisiti previsti dal Dl 201/2011) alla pensione anticipata prima del limite ordinamentale o della ipotetica pensione di vecchiaia. Se, invece, l’interessato raggiungerà, secondo i requisiti previsti dal decreto legge 201/2011, il diritto teorico alla pensione di vecchiaia prima del requisito contributivo relativo alla pensione anticipata allora il trattamento di fine servizio o di fine rapporto sarà pagato una volta decorsi sei o dodici mesi dalla data di conseguimento del diritto (teorico) alla pensione di vecchiaia (rispettivamente a seconda se il diritto è raggiunto entro o dopo il 31.12.2013).
Cercando di esemplificare il piu’ possibile questi lavoratori devono prima determinare quando avrebbero maturato il diritto alla pensione con le regole Fornero e quindi, a questa data, aggiungere il termine di 24, 12 o 6 mesi a seconda dei casi. La data che uscirà coinciderà con il pagamento della prima tranche della liquidazione. Le altre due rate della liquidazione saranno corrisposte a distanza di ulteriori 12 mesi ciascuna. In questa situazione si trovano soprattutto i lavoratori in esubero nelle province a seguito dell’introduzione della Legge DelRio (legge 56/2014) e della legge di stabilità (legge 190/2014) che ha previsto un complesso programma di gestione delle eccedenze occupazionali tra cui la possibilità di ricorrere ai prepensionamenti.